Sentenza del 17/05/2017 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento ramo d'azienda - Cessione della partecipazione - Trattamento fiscale - Riqualificazione - Cessione ramo d'azienda - Scopo elusivo - Imposta proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un'operazione articolata in due fasi: il conferimento di un ramo d'azienda in una newco e la successiva cessione, da parte del conferente, della partecipazione di maggioranza al socio di minoranza, che diviene così unico titolare della newco. È stato contestato se dovessero essere considerati separatamente i singoli negozi giuridici, assoggettandoli a imposta fissa, oppure l'effetto economico-giuridico complessivo dell'operazione, eventualmente riqualificandola come cessione di ramo d'azienda.
La decisione
La fattispecie può essere riqualificata come cessione di ramo d'azienda quando, considerando unitariamente tutti gli atti collegati, emerga che il conferimento e la successiva cessione della partecipazione siano stati preordinati esclusivamente a ottenere un risparmio d'imposta. In tal caso prevale l'effetto giuridico sostanziale realizzato dalle parti sul nomen juris dei singoli contratti e si applica l'imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa per ciascun atto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro occorre considerare l'effetto giuridico complessivo dell'operazione e non soltanto la forma o la denominazione attribuita ai singoli atti.
Principio antielusivo in materia tributaria
Quando una sequenza di negozi collegati è priva di una valida ragione economica diversa dal risparmio d'imposta, l'Amministrazione può riqualificarla secondo l'effetto sostanziale perseguito dalle parti.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro, una sequenza di atti formalmente distinti può essere valutata unitariamente se gli atti sono collegati e diretti a realizzare un unico risultato economico.
- Il conferimento di un'azienda in una società seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato come cessione d'azienda se la struttura appare meramente artificiosa e finalizzata esclusivamente a ottenere un'imposizione più favorevole.
- Il nomen juris scelto dalle parti non è decisivo: rilevano la causa concreta, gli effetti giuridici ed economici complessivi e l'eventuale collegamento negoziale.
- La riqualificazione richiede una valutazione concreta dell'operazione e dell'eventuale prevalenza dello scopo di risparmio fiscale rispetto a valide ragioni economiche extrafiscali.
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