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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22131/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP limitatamente al capo relativo all'art. 74 DPR 309/90 (partecipazione ad associazione finalizzata all'acquisto, trasporto e spaccio di cocaina con ruolo di fornitore) e aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per i restanti capi. Il Procuratore denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per manifesta illogicità e omissione nella valutazione di elementi probatori decisivi (intercettazioni, rapporti familiari e di fiducia, uso di telefoni, disponibilità di locali per spaccio, condivisione di mezzi, ruoli ben ripartiti e relazione stabile tra promotore Castellaneta e i sodali, nonché prove rese dal collaboratore di giustizia), sostenendo che il riesame aveva inadeguatamente escluso la gravità indiziaria rispetto al reato associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore e, dopo aver richiamato principi giurisprudenziali sulla concludenza degli indizi nel reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e sul diverso grado di valutazione richiesto per le misure cautelari (gravi indizi vs. giudizio di merito), ha rilevato la carenza di coerenza e logicità della motivazione del Tribunale del riesame che, pur riportando le intercettazioni e gli altri elementi probatori, ha formulato valutazioni frammentarie e apodittiche non valutando nel loro complesso la circolarità e la stabilità delle condotte. In ragione di ciò la Corte ha disposto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per un nuovo esame coerente e logicamente motivato (richiesta di annullamento con rinvio formulata dal Procuratore e sollecitata anche in udienza dalla Procura generale).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 74

    Norma contestata in relazione alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte valorizza che la gravità degli indizi relativa a tale articolo richiede valutazione complessiva degli elementi che evidenziano un vincolo associativo stabile.

  • DPR 309/1990 art. 73

    Individua i reati-fine (detenzione e spaccio): la ripetuta commissione di tali reati, in concorso con altri, costituisce elemento sintomatico rilevante ai fini della sussistenza del reato associativo, purché valutata nel contesto.

  • Codice di procedura penale art. 275, comma 3

    Richiamata per la presunzione che opera rispetto a taluni reati; la Corte osserva che, quando opera questa presunzione e non è stata superata, la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria evoca l'operatività della presunzione e impone un nuovo giudizio di merito salvo elementi contrari concreti.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione dedotti dal Procuratore, per la sintesi dei motivi consentiti nel ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari.

  • Codice di procedura penale art. 192, comma secondo

    Richiamato per segnalare che i criteri del giudizio di merito (art. 192 comma 2) non sono richiesti per le misure cautelari; per queste ultime è sufficiente la presenza di gravi indizi di colpevolezza.

  • Codice di procedura penale art. 273, comma primo-bis

    Menziionato nel confronto dei criteri di valutazione degli indizi; la Corte sottolinea che l'assenza del richiamo a tale disposizione non esime dal requisito dei gravi indizi per le misure cautelari.

Massime di principio

  • La ripetuta commissione di reati-fine in concorso con altri, unita a elementi come comunicazioni ricorrenti, disponibilità di luoghi per custodia/spaccio, rapporti familiari e ruoli organizzativi, può costituire indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • Il reato di associazione finalizzata al narcotraffico è autonomo rispetto ai reati-fine: la sola commissione di reati di spaccio non è automaticamente prova dell'associazione, ma può essere un indice significativo se inserita in un quadro di continuità, sistematicità e organizzazione.
  • Per l'adozione o il mantenimento di misure cautelari personali il giudice richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non il soddisfacimento dei criteri probatori dell'art. 192 c.p.p.
  • La motivazione del giudice deve essere coerente e logica: se il giudice di merito riconosce elementi probatori rilevanti (intercettazioni, osservazioni, ruoli stabiliti) deve darne valutazione sistematica e non frammentaria; valutazioni apodittiche o contraddittorie possono portare ad annullamento e rinvio.
  • La difesa può efficacemente contrastare la qualificazione associativa mostrando che i rapporti erano episodici o di mera compravendita contrattuale, l'assenza di una struttura organizzativa stabile, di una cassa comune o di interscambiabilità di ruoli; tuttavia tali argomentazioni devono essere adeguatamente provate per superare la concludenza degli indizi.

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