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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34201/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Avellino che, in riesame ex art. 322 c.p.p., ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 21/12/2024. Il sequestro mirava alla confisca diretta del profitto dei reati tributari (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000) e, in subordine, alla confisca per equivalente sui beni della Troisi fino alla concorrenza del profitto. Il Procuratore censura la decisione sostenendo che il G.i.p. aveva adeguatamente motivato il periculum in mora e la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca senza attendere la definizione del giudizio, non potendosi pretendere una preventiva ricerca generalizzata dei beni profitto (perché tale ricerca potrebbe consentire l'occultamento o la dispersione di altri beni soggetti a confisca per equivalente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, ritenendolo infondato. La Corte ha condiviso le censure del Tribunale rispetto alla motivazione sul periculum in mora contenuta nel decreto di sequestro del G.i.p.: il provvedimento non ha svolto indagini effettive sulla sussistenza e capienza di beni societari riconducibili al profitto del reato e ha dato un richiamo generico al rischio di dispersione dei beni dell'amministratore. La Corte ha ricordato il principio secondo cui la confisca per equivalente può essere disposta solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, e che il sequestro preventive finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa ma specifica sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'ablazione rispetto alla definizione del giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Strumento processuale del riesame che ha portato il Tribunale ad annullare il decreto di sequestro; citato come riferimento procedurale per il riesame della misura.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Disciplina del sequestro preventivo con finalità di confisca; richiede motivazione anche sul periculum in mora quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del processo.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000

    Fattispecie di reato tributario per le quali era contestato il profitto oggetto di sequestro e confisca.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in tema di confisca per equivalente in materia tributaria; la giurisprudenza richiede che vi sia prima un accertamento dell'impossibilità di sequestrare direttamente il profitto.

  • Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018 (Carriero)

    Principio che la confisca per equivalente è legittima soltanto se i proventi dell'illecito non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'indagato o dell'ente; va privilegiato il sequestro diretto del profitto.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

    Affermato il dovere motivazionale specifico sul periculum in mora quando si dispone il sequestro finalizzato alla confisca; la motivazione deve spiegare perché non è possibile attendere la sentenza.

  • Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022 (Filippetti)

    Conferma l'inevitabilità del dovere motivazionale anche per il sequestro ai fini della confisca ex art. 12-bis, indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della confisca o dal ricorso alla confisca diretta o per equivalente.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente dev'essere disposta solo quando non sia possibile effettuare il sequestro diretto del profitto: prima di ricorrere al sequestro per equivalente il giudice deve aver valutato concretamente l'assenza di beni riconducibili al profitto nell'ambito dell'ente o del soggetto.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione esplicita e specifica sul periculum in mora: non è sufficiente un richiamo generico al rischio di dispersione dei beni, occorre spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio.
  • La mera affermazione che non si possono compiere accertamenti patrimoniali preventivi perché ciò potrebbe favorire la dispersione dei beni non esime il giudice dall'obbligo di svolgere indagini minime e ragionate sulla esistenza e capienza di beni direttamente confiscabili.
  • La motivazione può essere concisa ma deve mettere in relazione il periculum in mora con le ragioni pratiche e logiche che giustificano l'impiego della misura ablativa anticipata; motivazioni apparenti o formule generiche sono suscettibili di annullamento in sede di riesame o impugnazione.
  • In casi di reati commessi da legali rappresentanti di persone giuridiche, il giudice deve prioritariamente verificare la disponibilità di beni dell'ente nel cui interesse è stato commesso il reato, prima di estendere la misura ai beni personali dell'amministratore.

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