Sentenza n. 2336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la esecuzione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05028/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato rimborso del contributo unificato dovuto in esecuzione della sentenza di appello che aveva respinto l’impugnazione principale e dichiarato improcedibile l’appello incidentale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aggiudicataria, dopo avere partecipato come controinteressata al giudizio promosso dalla seconda classificata e avere proposto appello incidentale, dichiarato improcedibile in conseguenza del rigetto dell’appello principale, ha chiesto il rimborso del contributo unificato versato per l’appello incidentale. Poiché la seconda classificata è rimasta inerte, l’aggiudicataria ha proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza di appello. La resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, sostenendo che essa sarebbe diretta a imporre un facere a un soggetto privato privo di poteri pubblicistici, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito, rilevando che la sentenza aveva compensato le spese di lite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il giudizio di ottemperanza concerne l’esecuzione integrale della sentenza e che l’obbligo esecutivo può gravare anche su una parte privata, ai sensi dell’art. 112, comma 1, c.p.a., quando sia tenuta a compiere un’attività in forza della pronuncia, compreso il pagamento delle spese processuali. Il contributo unificato rientra nelle spese di lite e il relativo rimborso segue legalmente il criterio della soccombenza, senza discrezionalità, anche quando le spese siano state compensate. Nel caso esaminato, il rigetto dell’impugnazione principale della seconda classificata e la conseguente improcedibilità dell’impugnazione incidentale dell’aggiudicataria per sopravvenuta carenza di interesse comportano la soccombenza complessiva della ricorrente principale, senza necessità di verificare la soccombenza virtuale sull’impugnazione incidentale. Il ricorso in ottemperanza è stato quindi accolto ed è stato imposto alla resistente di rimborsare entro trenta giorni il contributo unificato di 9.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5 giugno 2024 fino all’effettivo pagamento. La resistente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, c.p.a.
I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti
L’obbligo di eseguire le pronunce amministrative grava anche sulle parti private quando la sentenza imponga loro specifiche attività, incluso il pagamento delle spese di lite.
art. 9 d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato rientra nelle spese di giustizia e, ai fini della rifusione, nelle spese processuali.
art. 10, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il rimborso del contributo unificato segue senza margini di discrezionalità la regolamentazione delle spese processuali e il criterio della soccombenza, anche in caso di compensazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso anche per ottenere l’integrale esecuzione di una pronuncia nei confronti di una parte privata, quando quest’ultima sia obbligata dalla sentenza a compiere una determinata attività, compreso il pagamento delle spese processuali.
- Il contributo unificato rientra nelle spese di lite e il suo rimborso segue il criterio legale della soccombenza, senza discrezionalità del giudice né quanto alla spettanza né quanto al riparto dell’onere.
- Quando il ricorso principale del concorrente non aggiudicatario è respinto e il ricorso incidentale dell’aggiudicatario è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la soccombenza complessiva del giudizio grava sul ricorrente principale.
- In tale situazione non ricorre una soccombenza reciproca e non è necessario accertare la cosiddetta soccombenza virtuale del ricorso incidentale, neppure ai fini della regolazione delle spese o del rimborso del contributo unificato.
- La compensazione delle spese processuali non esclude, in presenza della soccombenza complessiva di una parte, l’obbligo di rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa.
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