Cassazione Penale, Sentenza n. 4995/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Modena. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 54 legge 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che non era stata rispettata la valutazione semestrale della partecipazione alla rieducazione: le trasgressioni successive al periodo detentivo (in particolare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dall'agosto al dicembre 2001 e altre violazioni negli anni successivi) non avrebbero dovuto incidere sul riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo 22/12/1999 - 17/07/2001, essendo talune condotte non direttamente attribuibili alla sua persona e/o riconducibili a mancanza di risorse economiche e mancato controllo gestionale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza: la commissione immediata, dopo la scarcerazione, di un reato (omesso versamento ritenute previdenziali nel 2001) seguita da una serie ripetuta e grave di reati negli anni successivi (omessi versamenti 2006 e 2010, danneggiamento fraudolento 2009, guida sotto l'effetto di stupefacenti 2011, ecc.) dimostra la persistenza di una refrattarietà alla osservanza delle regole e la mancata adesione reale al percorso rieducativo. Pertanto i giudici hanno legittimamente derogato al principio di valutazione semestrale, perché le violazioni successive hanno inciso negativamente anche sui semestri antecedenti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Stabilisce i criteri per il riconoscimento della liberazione anticipata, prevedendo la valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, con principio di valutazione frazionata per semestri; tuttavia tale principio non esclude che trasgressioni successive possano riflettersi negativamente sui semestri antecedenti se rivelano il rifiuto della rieducazione.
art. 103, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
La partecipazione all'opera di rieducazione va valutata sulla base della condotta esteriore nel semestre di riferimento e non richiede prova dell'avvenuta risocializzazione; è richiesta adesione al processo in itinere, non l'accertamento di un risultato pieno.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata si valuta sul comportamento esteriore del detenuto per ciascun semestre: non è necessario dimostrare un risultato definitivo di risocializzazione, bensì l'adesione al percorso rieducativo.
- Il principio della valutazione semestrale non è assoluto: una trasgressione successiva può incidere anche sui semestri antecedenti se la sua gravità, immediatezza e reiterazione indicano un effettivo rifiuto della rieducazione.
- La valutazione è complessiva e sinottica: il giudice deve considerare relazioni tecniche, condotte intra- e extra-detenitive e l'insieme dei fatti concreti; le valutazioni di merito, se adeguatamente motivate e non illogiche, sono sindacabili limitatamente.
- Argomentazioni difensive basate su difficoltà economiche o mancato controllo gestionale devono essere concrete e dimostrate; la responsabilità personale per condotte antigiuridiche può giustificare la deroga al beneficio anche se legata all'attività imprenditoriale.
- In situazioni analoghe, occorre documentare specificamente la reale partecipazione al trattamento e la non riconducibilità personale delle violazioni successive per contrastare efficacemente la valutazione negativa basata su recidiva post-detentiva.
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