Ordinanza n. 12020/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno notificato in data 8.11.2015 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno, notificato l'8 novembre 2015, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria finalizzata alla gestione delle cause da trattare nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione e la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego e non regola le spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che limita il differimento della trattazione dei ricorsi, salvo eccezionali motivi, nel contesto della gestione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione che rende incompatibile il differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, con gli impegni di definizione dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase di organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio prima di calendarizzare il ricorso.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il ricorso nel merito.
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