Cassazione Penale, Sentenza n. 11118/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio, sostenendo un errore nel calcolo della riduzione prevista per il rito abbreviato: la Corte d'appello aveva fissato la pena residua in mesi 1 e giorni 20 di reclusione partendo da una pena base di mesi 2, senza applicare correttamente la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, accertando l'errore aritmetico nella quantificazione della riduzione per il rito abbreviato. Avendo la Corte d'appello indicato mesi 2 come pena base, la riduzione di un terzo doveva dare luogo alla pena di mesi 1 e giorni 10; pertanto la Suprema Corte ha rettificato la sentenza impugnata sostituendo la pena di mesi 1 e giorni 20 con la pena di mesi 1 e giorni 10. La rettifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176, come modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15
Richiamata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (modalità di svolgimento delle fasi scritte del giudizio).
art. 612 cod. pen.
Indica il reato residuo per il quale è stata rideterminata la pena (atti persecutori); la sentenza d'appello ha quantificato la pena per questo capo.
art. 337 cod. pen.
Cfr. reato indicato nel dispositivo come estinto per prescrizione; l'estinzione ha inciso sul calcolo complessivo della pena residua.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte di Cassazione per correggere un errore di calcolo aritmetico nella determinazione della pena senza rinvio, autorizzando la rettifica della pena indicata nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una condanna comprende più capi di imputazione e uno di essi viene estinto (es. per prescrizione), la ricalcolazione della pena per i reati residui deve essere effettuata applicando correttamente tutte le cause di diminuzione previste (es. la riduzione per il rito abbreviato).
- La riduzione per il rito abbreviato (un terzo in termini secchi, salvo diversa previsione) va calcolata con precisione aritmetica sulla pena base: errori di calcolo possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p.
- Se l'errore è di natura aritmetica o meramente formale nella determinazione della pena, la Cassazione può correggerlo direttamente senza rinvio, evitando inutili dilazioni procedurali.
- In giudizio di rinvio la Corte d'appello deve esplicitare i criteri adottati per il computo delle pene residue (pena base, eventuali attenuanti/recidive, e poi applicazione di riduzioni come quella per il rito abbreviato) in modo trasparente per consentire il controllo di legittimità.
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