Sentenza n. 1116/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1430/2019 del 9.09.20219 del Tribunale Civile di Messina notificato in data 28.9.2019 non opposto, divenuto esecutivo e definitivo giusto provvedimento di esecutorietà n. 779/2020 del 29/01/2020, notificato in forma esecutiva in data 8.06.2024, nei confronti della IPAB CASA DI OSPITALITÀ "COLLEREALE"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina n. 1430/2019, dichiarato definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa sociale ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1430/2019, con il quale l’I.P.A.B. era stata condannata al pagamento di € 1.398.680,10, oltre interessi. L’I.P.A.B. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del titolo esecutivo. Il TAR ha inizialmente rilevato il mancato deposito della prova della notificazione e ha assegnato alla ricorrente termini per integrare la documentazione. Dopo il deposito dell’attestazione di conformità all’originale della prova della notificazione eseguita dall’Ufficiale Giudiziario l’8 giugno 2020, è risultata comprovata la notificazione del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà presso la sede dell’ente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 656 c.p.c., e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza. Ha precisato che, per l’ottemperanza, è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Nel caso concreto, il decreto era stato definitivamente dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. 779/2020 ed era stato notificato all’I.P.A.B. l’8 giugno 2020. Il Tribunale ha quindi ordinato all’ente di adottare ogni atto necessario al pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Messina, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere anche le operazioni contabili e materiali necessarie al reperimento e al pagamento delle somme. Ha stabilito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. L’I.P.A.B. è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 633 e ss. c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto, quale titolo giudiziale, può essere oggetto di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza quando ne ricorrano i presupposti.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista valore di cosa giudicata, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi previsti dalla norma.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
La copia informatica di un documento analogico deve essere corredata dall’attestazione di conformità all’originale nei casi richiesti per comprovare validamente la notificazione del titolo.
art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
La copia analogica di un documento informatico e dei relativi messaggi e ricevute deve essere munita dell’attestazione di conformità all’originale informatico.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo, acquista valore di cosa giudicata e può costituire titolo per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- La dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e la notificazione del titolo esecutivo costituiscono presupposti essenziali per l’azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo non opposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notificazione del titolo può essere integrata nel corso del processo mediante deposito della documentazione munita dell’attestazione di conformità richiesta dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
- L’amministrazione obbligata deve adottare tutte le attività contabili, amministrative e materiali necessarie per dare esecuzione al giudicato; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento del pagamento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo anche dell’allocazione della spesa in bilancio, dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del reperimento materiale delle somme necessarie al pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 740/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 7005/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 418/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 419/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 221/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 222/2026 - L'aquila, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →