Cassazione Civile, Ordinanza n. 31531/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Il giudizio origina dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale e dal successivo rigetto del reclamo avverso tale pronuncia da parte della Corte d'appello. In cassazione la società deduce tre censure: 1) violazione del contraddittorio e dell'art. 15, comma 3, l. fall., sostenendo che non vi fosse prova dell'impossibilità di notificare a mezzo PEC il ricorso e il decreto di convocazione e che la corte territoriale non avesse considerato il vizio della notificazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancanza di prova dell'esito negativo della notifica via PEC e della relativa comunicazione della cancelleria; 3) violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, l. fall., con riferimento a un bilancio dell'ultimo esercizio prodotto in reclamo, che la corte territoriale aveva ritenuto inutilizzabile perché non depositato/pubblicato nel registro delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione relativa alla notificazione non era stata tempestivamente dedotta nel reclamo, con conseguente formazione di giudicato interno; ha inoltre rilevato la carenza di specificità della censura, poiché la ricorrente non aveva dedotto che il proprio indirizzo PEC fosse effettivamente attivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il preteso omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non rientra nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma eventualmente in quelli di cui ai nn. 4, 1 o 2. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché i bilanci depositabili ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese; in difetto di tali requisiti il giudice può non considerarli e resta a carico dell'imprenditore la prova della non fallibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione di controricorrenti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, l. fall.
La doglianza sulla notificazione deve essere tempestivamente dedotta nel reclamo; se non lo è, la questione è coperta da giudicato interno. Il vizio rileva solo se la notificazione telematica non sia stata eseguita nonostante la raggiungibilità dell'indirizzo PEC del debitore.
art. 18 l. fall.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha piena natura devolutiva e delimita il thema decidendum alle questioni tempestivamente dedotte dal reclamante.
art. 22 l. fall.
È richiamato in contrapposizione al reclamo ex art. 18 l. fall., perché il reclamo contro il decreto di rigetto ha natura pienamente devolutiva.
art. 360, n. 4, c.p.c.
L'omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma può semmai integrare un vizio di nullità processuale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Non è il parametro corretto per censurare l'omesso esame di fatti processuali rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme del processo.
art. 1, comma 2, l. fall.
La verifica della fallibilità resta a carico dell'imprenditore, che deve dimostrare il possesso dei requisiti di non fallibilità.
art. 15, comma 4, l. fall.
I bilanci rilevanti ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità sono quelli degli ultimi tre esercizi già approvati e depositati nel registro delle imprese.
art. 2435 c.c.
Il bilancio utile ai fini della prova deve essere quello regolarmente depositato presso il registro delle imprese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura non pienamente devolutiva: il giudice del reclamo esamina soltanto le questioni tempestivamente dedotte, con conseguente formazione di giudicato interno sulle questioni non introdotte in quella sede.
- L'omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non va ricondotto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma, a seconda dei casi, a nullità processuale o ad altri motivi di ricorso tipizzati.
- Ai fini della prova della non fallibilità, il debitore non può utilmente fondarsi su bilanci non regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese: i bilanci rilevanti sono quelli conformi ai requisiti di legge e prodotti secondo le forme prescritte.
- In tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con il dato decisivo dell'effettiva attivazione e raggiungibilità dell'indirizzo PEC del debitore; in mancanza, la doglianza non è idonea a sovvertire la decisione.
- La prova dei requisiti per sottrarsi al fallimento grava sull'imprenditore, che deve dimostrare in modo rituale e documentato la sussistenza delle condizioni di non fallibilità.
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