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Ordinanza

Ordinanza n. 435/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della comunicazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bagnoli del 30 dicembre 2025 inoltrato al Comune di Napoli; b) degli allegati alla predetta comunicazione e in particolare: 1) della nota del Commissariato P.S. del 27 maggio 2024; 2) del decreto del Questore della provincia di Napoli n. 26/2025; 3) della nota del Commissariato P.S. di Bagnoli del 9 dicembre 2024; 4) del verbale di contestazione ed accertamento dell’illecito amministrativo; c) della nota SUAP del 14 gennaio 2026 di comunicazione di annullamento dell'istanza di proroga di licenza del pubblico spettacolo per l'autorizzazione temporanea ex articolo 68 TULPS.

Giustizia amministrativa202600378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di proroga della licenza di pubblico spettacolo per autorizzazione temporanea ex art. 68 TULPS, preceduto da comunicazioni e rilievi ostativi dell'Autorità di pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del Commissariato di pubblica sicurezza trasmessa al Comune, i relativi allegati — comprendenti note dell'autorità di pubblica sicurezza, il decreto del Questore e il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo — nonché la nota SUAP con cui è stata comunicata l'annullamento dell'istanza di proroga della licenza ex art. 68 TULPS. L'amministrazione comunale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha inoltre dedotto profili di illegittimità collegati, secondo quanto emerge dall'ordinanza, alla compressione delle garanzie procedimentali e alla possibilità per il Comune di effettuare una propria valutazione sulla richiesta autorizzatoria, distinta da quella dell'Autorità di pubblica sicurezza. Il quadro ostativo risultava fondato su rilievi secondo cui il locale era stato sottoposto a costanti controlli delle forze dell'ordine ed era ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, senza definire nel merito il ricorso. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché il provvedimento impugnato risultava coerente con i rilievi ostativi dell'Autorità di pubblica sicurezza, richiamati per relationem ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990, dai quali emergeva la pericolosità del locale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Secondo il Collegio, quando la valutazione ostativa è fondata su motivi di ordine pubblico, il Comune non può sostituire o contraddire autonomamente tale valutazione con una propria valutazione difforme; ne deriva la dequotazione, nella fase cautelare, delle censure relative alla compressione delle garanzie procedimentali. Il periculum in mora è stato ritenuto recessivo, poiché l'interesse economico della società è stato giudicato soccombente rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni pregiudizievoli per la sicurezza e l'ordine pubblico. La documentazione depositata dal Comune in risposta alla richiesta istruttoria è stata ritenuta satisfattiva, in assenza di specifica contestazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 68 TULPS

    La licenza per pubblico spettacolo costituisce il titolo oggetto dell'istanza di proroga contestata nel giudizio.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Consente il richiamo per relationem degli atti e dei rilievi richiamati nel provvedimento, purché risultino conoscibili e idonei a sostenerne la motivazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR secondo fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità del diniego di una licenza di pubblico spettacolo, il provvedimento comunale può fondarsi per relationem sui rilievi dell'Autorità di pubblica sicurezza, quando questi evidenzino una situazione di pericolosità del locale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • Quando il diniego di una licenza di pubblico spettacolo è fondato su una valutazione ostativa dell'Autorità di pubblica sicurezza relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Comune non può svolgere una valutazione autonoma e difforme sui medesimi profili, sostituendosi all'autorità competente in materia di pubblica sicurezza.
  • Nella fase cautelare, la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica può escludere il periculum in mora, anche a fronte di un pregiudizio economico allegato dal gestore dell'attività.
  • La documentazione prodotta dall'amministrazione in risposta a una richiesta istruttoria può essere ritenuta satisfattiva quando la parte non formuli una contestazione specifica sul suo contenuto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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