Sentenza del 08/02/2017 n. 3345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che aveva confermato il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate. Sosteneva che l'impugnazione della cartella riguardasse non vizi formali dell'atto di riscossione, ma la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di richiedere l'iscrizione a ruolo. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche all'Agenzia delle Entrate, titolare del credito tributario. Con il secondo motivo lamentava inoltre la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'esclusione della legittimazione dell'Agenzia delle Entrate. Quando la cartella è contestata per motivi attinenti alla pretesa tributaria o alla decadenza dell'ente impositore, il ricorso deve essere notificato all'ente titolare del credito, mentre il concessionario è soltanto il soggetto incaricato di ricevere il pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Cassazione non ha deciso definitivamente nel merito la questione della decadenza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario è stata interpretata nel senso che, quando la contestazione riguarda la pretesa tributaria sottostante e non vizi propri della cartella, deve essere coinvolto l'ente impositore titolare del credito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La norma riguarda la cartella di pagamento; la Corte ha distinto i vizi propri della cartella dalle contestazioni relative al potere dell'Amministrazione di iscrivere a ruolo e riscuotere il tributo.
D.L. n. 106 del 2005
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini e alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione, questione rimessa al giudice del rinvio.
Art. 1188 del codice civile
Il concessionario della riscossione è stato assimilato al soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento, senza essere necessariamente il titolare del credito tributario contestato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario è stata ritenuta assorbita, poiché la decisione è stata cassata già sulla questione della legittimazione dell'ente impositore.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007
Il principio richiamato stabilisce che, se la cartella è contestata per ragioni riguardanti il rapporto tributario o la validità della pretesa, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore; il concessionario risponde invece delle contestazioni relative ai vizi propri della cartella o dell'attività di riscossione.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto contro cui proporre ricorso occorre distinguere tra vizi propri della cartella o dell'attività esecutiva, imputabili al concessionario, e contestazioni sull'esistenza, quantificazione o esigibilità del tributo, imputabili all'ente impositore.
- Se si contesta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare o iscrivere a ruolo, l'ente impositore è parte necessaria e il ricorso deve essergli notificato, anche se la cartella è stata materialmente emessa dal concessionario.
- Il concessionario della riscossione è normalmente il soggetto incaricato di ricevere il pagamento e non il titolare del credito tributario; la sua presenza nel processo dipende dal tipo di vizio dedotto.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito della pretesa: comporta la riapertura dell'esame davanti al giudice indicato, che dovrà applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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