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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 35388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all'anno 1998. L'Ufficio contestava: 1) l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a fatture ritenute indebitamente emesse dalla società costruttrice del nuovo stabilimento, per il quale la contribuente aveva ottenuto un contributo pubblico ai sensi della L. n. 488/1992; 2) la mancata emissione di fattura per l'operazione di locazione di azienda intercorsa con Seica S.p.A.; 3) l'omessa fatturazione della presunta cessione di merce rinvenuta in deposito presso terzi senza documentazione giustificativa; 4) l'indebita detrazione dell'IVA relativa a operazioni di prestito di manodopera con apparenti commissionari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e che, in primo grado, aveva accolto il ricorso della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo su istanza della società Imeltel, che aveva depositato (7/6/2019) documentazione comprovante la domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n.119/2018 (artt. 6 e 7) e la prova del versamento della prima rata mediante Mod. F24. Non risultando alcuna istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020 né diniego della definizione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n.119/2018 il procedimento è stato dichiarato estinto. La Corte ha quindi estinto il giudizio (ordinanza depositata il 18/11/2021) senza decidere nel merito; le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 119 del 2018

    art. 6, art. 7; art. 6, comma 13

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'art. 6, comma 13 prevede che, se entro il termine stabilito non è richiesta la prosecuzione del giudizio o non si è intervenuto opposizione/ diniego, il processo va dichiarato estinto. Nel caso di specie la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare estinto il procedimento in Cassazione.

  • Legge n. 136 del 2018

    conversione del D.L. n. 119/2018

    Atto di conversione che ha dato efficacia normativa alle disposizioni del D.L. 119/2018; rilevante per la regolarità della procedura di definizione agevolata invocata dalla contribuente.

  • Legge n. 488 del 1992

    Norma che disciplina i contributi pubblici per investimenti (richiamata in relazione al contributo percepito dalla contribuente per la costruzione dello stabilimento). La presenza di contributi pubblici può incidere sull'analisi fiscale delle spese e sull'ammissibilità della detrazione IVA, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito della questione in quanto ha dichiarato estinto il processo.

  • Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137

    Dispone modalità di celebrazione delle udienze in Camera di consiglio durante lo stato emergenziale; la Corte ha tenuto udienza in Camera di consiglio ai sensi di tale norma (conv. L. 18/12/2020, n. 176).

  • Decreto-Legge 23/7/2021, n. 105

    Norma richiamata relativa a misure processuali in tempo di pandemia (conv. L. 16/9/2021, n. 126); la Corte ha indicato il richiamo per la celebrazione dell'udienza e le modalità di deposito delle conclusioni.

Massime di principio

  • La proposizione di una richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018 e il versamento delle somme dovute possono determinare l'estinzione del giudizio se non viene richiesta la prosecuzione entro i termini previsti: l'estinzione interrompe il giudizio senza una pronuncia sul merito.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata non equivale a una decisione favorevole o contraria sul merito delle questioni fiscali: non crea precedenti sulla legittimità delle detrazioni IVA, sulle fatturazioni o sulla qualificazione dei rapporti (locazione d'azienda, cessione di beni, prestiti di manodopera).
  • Se si intende continuare il contenzioso nonostante l'istanza di definizione del controparte, è necessario attivarsi entro i termini normativi (es. art. 6 comma 13 D.L. 119/2018) chiedendo espressamente la prosecuzione o opponendo il diniego alla definizione; conservare e depositare prova dei versamenti (Mod. F24) è essenziale.
  • In ipotesi di contestazioni su fatture, cessioni, depositi presso terzi o prestiti di manodopera, la documentazione contrattuale, le prove di trasferimento della proprietà, le note di consegna e gli accordi tra le parti sono determinanti per difendere la legittimità delle detrazioni IVA e la corretta fatturazione.
  • La percezione di contributi pubblici (es. L. 488/1992) può incidere sulla qualificazione fiscale delle operazioni: va valutata la natura del contributo e l'inerenza delle spese finanziate, ma la valutazione sostanziale richiede decisione sul merito che non si ottiene con l'estinzione per definizione.
  • Le spese processuali in caso di estinzione per definizione restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso accordo; pertanto è opportuno valutare costi/benefici prima di iniziare o proseguire il giudizio quando è in corso una procedura di definizione agevolata.

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