Sentenza del 18/11/2021 n. 35388 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all'anno 1998. L'Ufficio contestava: 1) l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a fatture ritenute indebitamente emesse dalla società costruttrice del nuovo stabilimento, per il quale la contribuente aveva ottenuto un contributo pubblico ai sensi della L. n. 488/1992; 2) la mancata emissione di fattura per l'operazione di locazione di azienda intercorsa con Seica S.p.A.; 3) l'omessa fatturazione della presunta cessione di merce rinvenuta in deposito presso terzi senza documentazione giustificativa; 4) l'indebita detrazione dell'IVA relativa a operazioni di prestito di manodopera con apparenti commissionari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e che, in primo grado, aveva accolto il ricorso della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo su istanza della società Imeltel, che aveva depositato (7/6/2019) documentazione comprovante la domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n.119/2018 (artt. 6 e 7) e la prova del versamento della prima rata mediante Mod. F24. Non risultando alcuna istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020 né diniego della definizione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n.119/2018 il procedimento è stato dichiarato estinto. La Corte ha quindi estinto il giudizio (ordinanza depositata il 18/11/2021) senza decidere nel merito; le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119 del 2018
art. 6, art. 7; art. 6, comma 13
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'art. 6, comma 13 prevede che, se entro il termine stabilito non è richiesta la prosecuzione del giudizio o non si è intervenuto opposizione/ diniego, il processo va dichiarato estinto. Nel caso di specie la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare estinto il procedimento in Cassazione.
Legge n. 136 del 2018
conversione del D.L. n. 119/2018
Atto di conversione che ha dato efficacia normativa alle disposizioni del D.L. 119/2018; rilevante per la regolarità della procedura di definizione agevolata invocata dalla contribuente.
Legge n. 488 del 1992
Norma che disciplina i contributi pubblici per investimenti (richiamata in relazione al contributo percepito dalla contribuente per la costruzione dello stabilimento). La presenza di contributi pubblici può incidere sull'analisi fiscale delle spese e sull'ammissibilità della detrazione IVA, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito della questione in quanto ha dichiarato estinto il processo.
Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137
Dispone modalità di celebrazione delle udienze in Camera di consiglio durante lo stato emergenziale; la Corte ha tenuto udienza in Camera di consiglio ai sensi di tale norma (conv. L. 18/12/2020, n. 176).
Decreto-Legge 23/7/2021, n. 105
Norma richiamata relativa a misure processuali in tempo di pandemia (conv. L. 16/9/2021, n. 126); la Corte ha indicato il richiamo per la celebrazione dell'udienza e le modalità di deposito delle conclusioni.
Massime di principio
- La proposizione di una richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018 e il versamento delle somme dovute possono determinare l'estinzione del giudizio se non viene richiesta la prosecuzione entro i termini previsti: l'estinzione interrompe il giudizio senza una pronuncia sul merito.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata non equivale a una decisione favorevole o contraria sul merito delle questioni fiscali: non crea precedenti sulla legittimità delle detrazioni IVA, sulle fatturazioni o sulla qualificazione dei rapporti (locazione d'azienda, cessione di beni, prestiti di manodopera).
- Se si intende continuare il contenzioso nonostante l'istanza di definizione del controparte, è necessario attivarsi entro i termini normativi (es. art. 6 comma 13 D.L. 119/2018) chiedendo espressamente la prosecuzione o opponendo il diniego alla definizione; conservare e depositare prova dei versamenti (Mod. F24) è essenziale.
- In ipotesi di contestazioni su fatture, cessioni, depositi presso terzi o prestiti di manodopera, la documentazione contrattuale, le prove di trasferimento della proprietà, le note di consegna e gli accordi tra le parti sono determinanti per difendere la legittimità delle detrazioni IVA e la corretta fatturazione.
- La percezione di contributi pubblici (es. L. 488/1992) può incidere sulla qualificazione fiscale delle operazioni: va valutata la natura del contributo e l'inerenza delle spese finanziate, ma la valutazione sostanziale richiede decisione sul merito che non si ottiene con l'estinzione per definizione.
- Le spese processuali in caso di estinzione per definizione restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso accordo; pertanto è opportuno valutare costi/benefici prima di iniziare o proseguire il giudizio quando è in corso una procedura di definizione agevolata.
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