Sentenza del 08/10/2020 n. 21663 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per revocazione mira a contestare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13115/2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia. In primo grado la CTR Campania aveva accolto l'appello della societa' contro cinque atti di contestazione per ritardato pagamento dell'accisa sul gas metano, sostenendo, fra l'altro, la non cumulabilita' della sanzione amministrativa (D.Lgs. 471/1997, art.13) con l'indennita' di mora prevista per le accise (D.Lgs. 504/1995, art.3, co.4). L'Agenzia aveva notificato il ricorso per cassazione a due indirizzi (procuratore e sede legale). In Cassazione la societa' non si era costituita; l'Agenzia, con memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha sostenuto problemi di recapito (avviso di ricevimento e plico non restituiti) e ha chiesto la rinnovazione della notifica nulla effettuata presso la sede legale ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte di Cassazione ha pero' dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile ritenendo che il procedimento notificatorio non fosse stato riattivato nei termini (richiamando il criterio della meta' dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.). Con il ricorso per revocazione l'Agenzia ha denunciato un errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) lamentando l'omessa pronuncia sulla istanza di rinnovazione della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza proposta dall'Agenzia riguardasse in realta' una questione di diritto (error iuris) e non un errore di fatto rilevabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.4, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. ss.uu. 17.12.2017 n.30996) che distingue errore di fatto ed errore di diritto. Di conseguenza la revocazione e' stata respinta e non sono state liquidate spese in favore della resistente, poiche' quest'ultima non si era costituita.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, co. 1
Norma che prevede la sanzione amministrativa per ritardato pagamento dell'accisa; la CTR aveva ritenuto non cumulabile tale sanzione con l'indennita' di mora prevista per le accise.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, co. 4
Prevede l'indennita' di mora per le accise; la CTR l'ha considerata incompatibile con la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 471/1997.
Codice di Procedura Civile, art. 291
Disciplina la rinnovazione della notificazione; l'Agenzia aveva chiesto alla Corte la rinnovazione della notifica ritenuta nulla presso la sede legale.
Codice di Procedura Civile, art. 325
Richiamato dall'ordinanza per il criterio temporale: la Corte ha rilevato l'assenza di riattivazione del processo notificatorio entro il limite temporale pari alla meta' dei termini indicati, salvo prove rigorose di circostanze eccezionali.
Codice di Procedura Civile, art. 395, n. 4
Consente la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che il vizio indicato dall'Agenzia fosse in realta' un error iuris e quindi non rientrasse nell'ipotesi di revocazione per errore di fatto.
Codice di Procedura Civile, art. 380-bis
La memoria ex art. 380-bis e' stata utilizzata dall'Agenzia per rappresentare fatti relativi alla notifica; tuttavia la Corte non ha accolto la compressione della decisione per quei fatti.
Cassazione, Sezioni Unite, 17.12.2017, n. 30996
Precedente richiamato che distingue l'errore di fatto dall'errore di diritto e afferma che la revocazione per errore di fatto e' ammessa solo per errate presupposizioni di fatti 'storici' e non per valutazioni o applicazioni errate di norme.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) e' ammessa solo quando l'errore riguarda la percezione di fatti storici (tempo, luogo, avvenimento) e non quando la censura concerne l'errata interpretazione o applicazione di norme (error iuris). Pertanto, chi invoca la revocazione deve circoscrivere la doglianza a fatti obiettivi e documentabili.
- In caso di notifiche contestate in Cassazione e richieste di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e' essenziale che l'ufficio procedente attivi tempestivamente il processo notificatorio e chieda la rinnovazione entro i termini procedurali richiamati dalla giurisprudenza (la Corte controlla la mancata riattivazione nel termine, richiamando criteri temporali come quello della meta' dei termini dell'art. 325 c.p.c.).
- Se la notifica e' stata effettuata a piu' indirizzi (procuratore e sede legale), conviene conservare e produrre tutte le prove materiali del recapito (avvisi di ricevimento, plichi, interrogazioni agli uffici postali) e documentare subito eventuali anomalie per poter ottenere, se necessario, la rinnovazione.
- Le istanze di rinnovazione della notifica devono essere esplicite e tempestive; l'omessa o tardiva riattivazione del procedimento notificatorio puo' comportare l'inammissibilita' del ricorso per cassazione.
- Quando si contesta una decisione per materia processuale (es. nullita' della notifica, omissione di provvedimento sulla rinnovazione), e' necessario distinguere chiaramente se ci si basa su un fatto materiale (da provare) o su una valutazione giuridica: la strategia processuale e la fattibilita' di una revocazione dipendono da questa distinzione.
- In generale, per la P.A. e per i contribuenti: curare in modo accurato la fase della notifica (indirizzi aggiornati del procuratore e della sede legale) e documentare subito qualsiasi problema di recapito per evitare che profili formali pregiudichino l'esame del merito della controversia.
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