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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1111

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione, del 10 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il regolamento (UE) n. 965/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda la definizione dei requisiti per l’esercizio di aeromobili con equipaggio con capacità di decollo e atterraggio verticale

Normativa europea32024R1111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento costruisce un quadro armonizzato per l’integrazione dei VCA nelle norme UE sull’aviazione civile, con particolare attenzione alle operazioni di mobilità aerea innovativa e ai servizi medici di emergenza. Introduce nuove definizioni, abilita nuove abilitazioni di tipo e privilegi per istruttori/esaminatori, e stabilisce requisiti dettagliati per operazioni, prestazioni, equipaggiamenti, documentazione e gestione del combustibile/energia. Rafforza inoltre il coordinamento con le regole dell’aria e con la certificazione degli operatori tramite COA e specifiche delle operazioni. L’applicazione è differita al 1° maggio 2025 per consentire l’adeguamento del settore.

Modifica il quadro UE in materia di licenze, regole dell’aria, operazioni di volo e servizi ATS per introdurre requisiti specifici per l’esercizio di aeromobili con equipaggio con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA), compresi i VCA impiegati in operazioni di mobilità aerea innovativa (IAM) e di emergenza medica (VEMS).

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, ai piloti, ai membri d’equipaggio e alle organizzazioni di addestramento coinvolti in operazioni con aeromobili con equipaggio con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA/MVCA), nonché agli operatori di velivoli ed elicotteri per alcune disposizioni correlate (definizioni, abilitazioni, regole dell’aria, certificazione e approvazioni). Il regolamento modifica anche i requisiti applicabili a certificati di operatore aereo (COA), manuali delle operazioni, equipaggiamenti, registrazioni e procedure di volo per operazioni CAT, IAM, HEMS/VEMS, HHO e NVIS. Ha efficacia in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° maggio 2025; alcune modifiche puntuali riguardano anche la gestione del traffico aereo e le informazioni ATS. Restano fuori dal perimetro le operazioni non espressamente disciplinate dagli allegati modificati e, per talune approvazioni, valgono esclusioni o regimi transitori già previsti dai regolamenti modificati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111: requisiti per l’esercizio di VCA con equipaggio

Il regolamento completa il processo di integrazione nella disciplina UE dell’aviazione civile dei cosiddetti aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA), con riferimento sia alle operazioni di mobilità aerea innovativa (IAM) sia alle missioni mediche di emergenza (VEMS). Il legislatore evidenzia, nei considerando, l’esigenza di un quadro normativo specifico, trasparente e completo per presidiare i rischi di sicurezza connessi a una tecnologia emergente e alla sua operatività in contesti urbani e congestionati.

Finalità e struttura dell’intervento

L’intervento modifica quattro regolamenti già esistenti: il regolamento (UE) n. 1178/2011 sulle licenze degli equipaggi, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 sulle regole dell’aria, il regolamento (UE) n. 965/2012 sulle operazioni di volo e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sui servizi ATS/ANSP. La logica è quella di applicare ai VCA, con gli adattamenti necessari, il quadro già esistente per velivoli ed elicotteri, così da favorire al contempo sicurezza, certezza regolatoria e sviluppo del mercato.

Definizioni e perimetro tecnico

Le definizioni sono estese in modo molto ampio, al fine di rendere operativa la disciplina dei VCA. Nel lessico regolatorio entrano concetti come VCA, MVCA, IAM, VEMS, vertiporto, vertiporto adeguato, FATO, TDP, LDP, CMP, CFP, CSFL, nonché i parametri di prestazione e le distanze operative tipiche delle operazioni verticali. Per l’operatore professionale ciò significa che molte nozioni, prima assenti o riferite solo a velivoli ed elicotteri, diventano ora normativamente tipizzate e immediatamente rilevanti per manuali, procedure e specifiche delle operazioni.

Licenze, abilitazioni e qualificazione degli equipaggi

Nel regolamento 1178/2011 viene introdotto l’articolo 4 septies, che consente ai titolari di licenza CPL(A) o CPL(H) di ottenere un’abilitazione per tipo per VCA. L’abilitazione richiede il rispetto dei prerequisiti operativi, dell’addestramento e dei controlli previsti dalla parte FCL, nonché dei dati di idoneità operativa del costruttore o dell’autorità competente. La disciplina contiene inoltre regole specifiche per il rinnovo e il ripristino dell’abilitazione, con durata di un anno, completamento di almeno 2 ore di volo nel periodo di validità e controllo di professionalità nei 3 mesi precedenti la scadenza.

La norma estende inoltre i privilegi per il volo secondo regole strumentali, nonché quelli di istruttore ed esaminatore, ai piloti che soddisfano condizioni specifiche. In particolare, un istruttore già titolare di privilegi per velivoli o elicotteri può ottenere estensione ai VCA dopo ulteriore addestramento, esperienza di linea e valutazione di competenza; analogamente, l’esaminatore può acquisire il potere di condurre test e controlli di professionalità sui VCA dopo standardizzazione e valutazione dedicata.

Operazioni di volo e COA

Il regolamento 965/2012 viene riorganizzato per includere espressamente le operazioni IAM tra quelle soggette all’allegato ORO. Il principio di fondo è che, prima di iniziare operazioni CAT con velivoli/elicotteri o IAM con VCA, l’operatore debba ottenere un certificato di operatore aereo (COA) dall’autorità competente. L’istanza deve contenere informazioni sul richiedente, sulla struttura organizzativa, sul sistema di gestione, sul dirigente responsabile, sulle persone designate, sul manuale delle operazioni e sulla dichiarazione di conformità della documentazione presentata.

Per le operazioni IAM, l’operatore deve inoltre dimostrare la conformità ai requisiti dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, dell’allegato ORO, dell’allegato V (SpA) e dell’allegato IX (IAM), oltre che ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità. È precisato che gli aeromobili impiegati devono essere in possesso di certificato di aeronavigabilità o essere noleggiati a scafo nudo secondo le regole applicabili.

Manuale delle operazioni, registrazioni e trasferimento del controllo operativo

Il manuale delle operazioni deve riflettere i requisiti di tutti gli allegati applicabili e non può contraddire le condizioni presenti nel COA, nelle autorizzazioni specifiche o nelle dichiarazioni. La struttura del manuale viene adattata alle operazioni CAT e IAM, con una parte generale, una parte aeromobile, una parte operazioni e una parte addestramento.

Il regolamento disciplina anche il caso in cui velivoli o elicotteri indicati in un COA siano usati da altri operatori per operazioni non commerciali o specializzate: occorrono una procedura di trasferimento del controllo operativo, approvazione preventiva dell’autorità competente, coordinamento sul mantenimento dell’aeronavigabilità e tracciabilità dei voli, dei difetti e delle segnalazioni di evento. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni nei casi indicati.

Equipaggio di condotta e organizzazione dell’operatore

Le modifiche alla parte FC introducono una sezione specifica per le operazioni IAM con VCA. La composizione minima dell’equipaggio deve essere fissata nel manuale delle operazioni, tenendo conto del numero minimo indicato nel manuale di volo o negli altri documenti del CofA. Per il comandante/pilota in comando, il regolamento richiede familiarità iniziale e mantenimento della conoscenza di rotte, aree, aeroporti, vertiporti, luoghi di diversione e procedure, con periodi di mantenimento espressamente indicati (12 mesi per vertiporti/aeroporti, 36 mesi per rotte/aree/luoghi di diversione).

Sono introdotti requisiti specifici di conversione, CRM iniziale e periodico, controlli di professionalità dell’operatore IAM, controlli in linea, controlli sugli equipaggiamenti di emergenza e addestramento a terra e al simulatore o sul velivolo almeno ogni 12 mesi. Il regolamento prevede inoltre che, una volta iniziato un corso di conversione IAM, il membro dell’equipaggio non venga assegnato ad altri tipi/classe fino al completamento o alla cessazione del corso.

Operazioni specialistiche: HEMS, VEMS, HHO e NVIS

Il testo aggiorna i requisiti per i membri d’equipaggio tecnico impiegati nelle operazioni HEMS, VEMS, HHO e NVIS. Tali soggetti devono essere maggiorenni, idonei fisicamente e mentalmente, adeguatamente addestrati e valutati come competenti. Per il VEMS, la disciplina è particolarmente dettagliata: sono previsti criteri di selezione, addestramento operativo, continuità del concetto di equipaggio, briefing ai passeggeri medici e al personale di terra, alloggio e strutture nelle basi operative, sistemi di monitoraggio aeromobile e procedure specifiche per rifornimento/ricarica delle batterie durante l’imbarco o con passeggeri a bordo.

Parte IAM: regole generali per i VCA

L’allegato IX costituisce il corpo normativo centrale per le operazioni IAM con VCA in VFR diurno. Il pilota e gli altri membri dell’equipaggio sono responsabili dell’esecuzione corretta dei compiti che incidono sulla sicurezza; devono segnalare errori, guasti, incidenti e non possono svolgere funzioni se sotto l’effetto di sostanze psicoattive, non idonei o affaticati. Il PIC ha responsabilità rafforzate: sicurezza di persone e merci, inizio/continuazione/diversione del volo, autorità sugli ordini necessari, briefing ai passeggeri, completamento delle checklist, decisione su anomalie secondo CDL/MEL, verifica dell’ispezione pre-volo e registrazione finale dei difetti e dei dati di utilizzo.

Sono inoltre disciplinati accesso in cabina, lingua comune tra i membri dell’equipaggio, uso dei PED e delle EFB, trasporto e consultazione delle informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza, trasporto di armi e munizioni, sistemazione delle persone a bordo, politica sulle sostanze psicoattive, misure contro comportamenti pericolosi e programma di sostegno ai piloti, con attenzione alla riservatezza e al trattamento dei dati personali.

Documentazione e conservazione dei documenti

Per ciascun volo o serie di voli, l’operatore IAM deve conservare a terra le informazioni essenziali, oppure trasportarle sul VCA in contenitori resistenti al fuoco se la conservazione a terra non è praticabile. L’elenco comprende piano di volo operativo, estratti dei registri di aeronavigabilità, documentazione NOTAM, foglio di carico e centraggio e notifiche di carichi speciali. In caso di voli VFR diurni nello stesso vertiporto o in area locale definita, alcuni documenti possono restare a terra.

Merci pericolose

Il trasporto di merci pericolose deve avvenire nel rispetto dell’allegato 18 della Convenzione di Chicago e delle istruzioni tecniche applicabili. Se l’operatore dispone di specifica approvazione, deve adottare procedure, formazione e obblighi informativi verso personale, passeggeri e autorità. Se l’approvazione manca, il trasporto resta possibile solo nei casi consentiti dalle istruzioni tecniche (ad esempio merci non soggette alle TI o articoli trasportati da passeggeri/equipaggio conformemente alla parte 8), con obbligo di programma di addestramento specifico e di segnalazione degli eventi rilevanti.

Rullaggio, movimento a terra e operazioni sull’acqua

Sono disciplinati il rullaggio in aria e a terra, il movimento a terra dei VCA, l’uso di vertiporti e luoghi di diversione, nonché le procedure di riduzione del rumore, sempre con priorità alla sicurezza. Per i voli sull’acqua sono previste regole molto articolate in tema di certificazione, galleggiamento, giubbotti di salvataggio, zattere, ELT(S), equipaggiamento di sopravvivenza, tute termiche, EBS e mezzi di ormeggio/ancoraggio.

Prestazioni, masse e bilanciamento

Il capo UAM.POL.VCA stabilisce i requisiti di massa, performance e separazione dagli ostacoli. Il regolamento detta criteri per decollo, sentiero di decollo, in rotta e atterraggio, tenendo conto di CFP, CMP, TDP e LDP, con specifiche per FATO, margini verticali minimi e considerazione dei venti. È inoltre definito un sistema di massa e bilanciamento che richiede pesatura iniziale, verifiche periodiche, considerazione delle modifiche e della massa di equipaggiamento/equipaggio/carico, con obbligo di predisporre un foglio di carico e centraggio prima di ogni volo.

Equipaggiamenti e registratori

La parte sugli strumenti e gli equipaggiamenti impone, tra l’altro, luci anticollisione, sistemi di misura del combustibile/energia, strumenti di determinazione dell’altezza sull’acqua, interfono, PAS, CVR/FDR o registratore di volo, sistemi di avviso cinture e divieto di fumare, kit di pronto soccorso, ossigeno supplementare, estintori, illuminazione di emergenza, ELT o sistema alternativo di monitoraggio, apparati radio e di navigazione, transponder SSR e requisiti sulla qualità e aggiornamento delle basi dati aeronautiche.

Applicazione e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° maggio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e inquadramento dei VCA

Vengono introdotte o aggiornate numerose definizioni nei regolamenti 1178/2011, 923/2012 e 965/2012, tra cui: aerogiro, elicottero, VCA, IAM, VEMS, vertiporto, vertiporto adeguato, base operativa VEMS, sito operativo VEMS, categoria "Enhanced", prestazioni minime certificate (CMP), avaria critica per le prestazioni (CFP), TDP/LDP, distanze e prestazioni di decollo/atterraggio (TODA, TODR, LDA, LDR, RTODA, RTODR), e concetti di combustibile/energia (minimum fuel/energy, contingency fuel/energy).

Abilitazione per tipo per VCA e privilegi connessi

Nel regolamento 1178/2011 è inserito l’articolo 4 septies, che consente ai titolari di CPL(A) o CPL(H) di ottenere un’abilitazione per tipo per VCA, subordinatamente ai prerequisiti operativi e ai requisiti FCL e dei dati di idoneità operativa. Sono disciplinati esame teorico, addestramento, test e controlli di professionalità, rinnovo e ripristino dell’abilitazione (validità 1 anno; rinnovo con almeno 2 ore di volo e controllo nei 3 mesi precedenti). Sono inoltre previsti privilegi strumentali (IR(A)/IR(H)), privilegi istruttore e esaminatore, con condizioni specifiche per istruttori TRI(A)/TRI(H) e per il rinnovo/ripristino dei relativi privilegi.

Regole dell’aria e gestione del traffico aereo

Il regolamento 923/2012 è modificato per introdurre regole specifiche per VCA e per aggiornare procedure di volo e segnalazioni: pianificazione con attenzione a combustibile/energia, nuove nozioni di minimum fuel/energy, obblighi in caso di deterioramento meteo, istruzioni per intercettazione di elicotteri/VCA, e inserimento di informazioni sugli aeromobili senza equipaggio. Sono aggiornati i segnali e le istruzioni di comunicazione vocale, anche per includere VCA nelle procedure e nelle tabelle di intercettazione.

Ambito delle operazioni di volo e COA per IAM

Nel regolamento 965/2012 l’ambito di applicazione dell’allegato ORO è esteso alle operazioni IAM. Prima di avviare operazioni CAT con velivoli/elicotteri o IAM con VCA, l’operatore deve ottenere un COA e dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali, del sistema di gestione e dell’adeguatezza organizzativa. È disciplinato anche l’uso di velivoli/elicotteri indicati in un COA per operazioni non commerciali o specializzate, con procedure di trasferimento del controllo operativo, obblighi di registrazione e comunicazione degli eventi.

Addestramento equipaggio e requisiti per piloti/istruttori/esaminatori

Vengono aggiornati i requisiti di addestramento, esperienza e qualificazione dell’equipaggio di condotta per includere una sezione specifica per le operazioni IAM con VCA. Si disciplinano nomina del pilota in comando/comandante, mantenimento della familiarità con rotte, aeroporti, vertiporti e luoghi di diversione, corsi di conversione, controlli di professionalità, controlli in linea e addestramento CRM. Sono introdotte regole specifiche per operazioni multi-type/multi-variant e un limite raccomandato di non oltre tre tipi o gruppi di tipi, includendo almeno un VCA.

Equipaggio tecnico e operazioni specialistiche

Sono aggiornati i requisiti per i membri d’equipaggio tecnico impiegati in HEMS, VEMS, HHO e NVIS: età minima, idoneità fisica/mentale, addestramento, valutazione di competenza, formazione di conversione, equipaggiamento di sicurezza e controlli periodici. Il VEMS è oggetto di una disciplina specifica, con selezione dell’equipaggio, composizione minima, addestramento operativo, briefing a passeggeri medici e personale di terra, gestione delle basi operative e monitoraggio dell’aeromobile.

Requisiti operativi IAM per VCA/MVCA

L’allegato IX (parte IAM) introduce una disciplina organica per le operazioni VCA in VFR diurno: responsabilità dell’equipaggio e del PIC, accesso in cabina, lingua comune, PED/EFB, documentazione da trasportare o conservare a terra, procedure per merci pericolose, uso degli ATS, vertiporti adeguati e luoghi di diversione, minimi VMC/VFR, protezione da ghiaccio e contaminanti, ossigeno supplementare, ACAS e procedure per atterraggi/decolli, rullaggio e movimento a terra.

Regime combustibile/energia

È centrale il nuovo regime combustibile/energia: deve essere istituito, attuato e mantenuto dall’operatore IAM, incluso nel manuale delle operazioni e approvato dall’autorità competente. Sono regolati pianificazione, ripianificazione in volo, selezione di vertiporti/luoghi di diversione, riserva finale, energia contingente, energia extra/discrezionale e gestione in volo, con obbligo per il PIC di monitorare i livelli e dichiarare "MINIMUM FUEL" o emergenza "MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL" nei casi previsti.

Prestazioni, masse, ostacoli e calcoli operativi

Il capo UAM.POL.VCA stabilisce requisiti di prestazione e limitazioni operative: massa al decollo e all’atterraggio, calcolo di decollo e mancato decollo, sentiero di decollo, in rotta e atterraggio, considerazione degli ostacoli oltre FATO, margini verticali minimi, uso delle CMP e della CFP, requisiti di riduzione del rumore e criteri per approvazione dei metodi di determinazione delle altitudini minime di volo.

Strumenti, equipaggiamenti, registratori e protezioni

L’allegato UAM.IDE.VCA/MVCA introduce o aggiorna equipaggiamenti obbligatori: luci anticollisione, misurazione combustibile/energia, dispositivi di determinazione dell’altezza, interfono, PAS, CVR/FDR o registratore di volo combinato, sedili/cinture/CRD, segnali "allacciare le cinture" e "vietato fumare", kit di pronto soccorso, ossigeno supplementare, estintori, marcature di penetrazione fusoliera, illuminazione di emergenza, ELT, equipaggiamenti per voli sull’acqua, giubbotti, zattere, equipaggiamento di sopravvivenza, cuffie, radio, apparati di navigazione, transponder e gestione delle basi dati aeronautiche.

Approvazioni specifiche e certificazione delle operazioni

L’allegato SpA è aggiornato per includere l’autorità competente per le approvazioni specifiche relative ai VCA IAM e per disciplinare approvazioni in materia di combustibile/energia, merci pericolose, EFB di tipo B, oltre al nuovo capo dedicato al VEMS. Il VEMS richiede approvazione specifica, COA, conformità all’allegato IX e impiego di vertiporti adeguati, equipaggiamento medico approvato, requisiti di comunicazione, visibilità, prestazioni, equipaggio, briefing e documentazione, nonché sistema di monitoraggio degli aeromobili.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° maggio 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereacertificazione e licenze aeronauticheoperazioni di vologestione del traffico aereo

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