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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46280/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I motivi principali sono: mancata e carente motivazione e travisamento delle risultanze probatorie (presunta discordanza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, presunta erronea attribuzione di dichiarazioni del Carrillo al Giugliano); censura sull'attendibilità del collaboratore Giugliano (sostanzialmente opportunistica e non autonoma); dedotta violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 (e comunque richiesta di valutazione delle circostanze personali del Vastola — età, gravi condizioni di salute e necessità di controlli sanitari) per superare la presunzione di pericolosità e ottenere la revoca o attenuazione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio e non in censure di legittimità ammissibili in Cassazione. Ha confermato che la motivazione del Tribunale del riesame è adeguata, coerente e non manifestamente illogica, avendo correttamente valorizzato dichiarazioni di collaboratori e molteplici indizi (conoscenza del luogo di occultamento delle armi, disponibilità del noccioleto per summit del clan, modalità di parcheggio del furgone) idonei a fondare la gravità indiziaria per partecipazione all'associazione mafiosa. Poiché il ricorrente si trova già agli arresti domiciliari, le censure sulle esigenze cautelari (superamento della presunzione di pericolosità) perdono interesse. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata in relazione alla imputazione: la Corte ricorda che la partecipazione mafiosa può desumersi anche da contributi concreti e minimi che denotino stabile e organica compenetrazione nel sodalizio (apporti funzionali, conoscenza di organigramma, luoghi di incontro, occultamento armi).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari: la Corte sottolinea che il giudizio cautelare è di probabilità (indizi) e non di certezza, pertanto è sufficiente la seria probabilità che l'indagato abbia partecipato all'associazione mafiosa, desumibile da plurimi indizi collegati.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata nel limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: la cassazione può censurare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione del merito dei fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la limitazione della esposizione dei motivi nel ricorso, la Corte ricorda che il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per inammissibilità: la Corte applica l'articolo disponendo il pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende per la manifesta infondatezza degli argomenti.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3) e art. 273 comma 3 cod. proc. pen.

    La difesa ha richiamato presunte garanzie processuali/criteri per superare la presunzione di pericolosità; la Corte osserva che, essendo il ricorrente già sottoposto ad arresti domiciliari, le doglianze su questo punto perdono interesse e non giustificano l'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: è ammissibile solo per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non si può chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio.
  • La gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari è un giudizio di probabilità: indizi anche non singolarmente decisivi, se plurimi e coerenti, possono giustificare la misura.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sostenere la gravità indiziaria se inserite in un compendio indiziario più ampio; l'avversario deve specificare perché l'esclusione di tali dichiarazioni avrebbe cambiato necessariamente l'esito.
  • Questioni relative allo stato di salute, all'età o ad altre circostanze personali possono essere rilevanti per le esigenze cautelari, ma se l'imputato è già sottoposto a misura attenuata (es. arresti domiciliari) tali censure possono perdere rilevanza nell'impugnazione di legittimità.
  • Se il ricorso alla Corte si risolve in una diversa valutazione dei fatti o in una mera critica della valutazione probatoria del giudice di merito, è probabile che venga dichiarato inammissibile e si incorra nella condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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