Cassazione Penale, Sentenza n. 18170/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'operato della Corte d'appello in relazione al rinnovo della citazione del responsabile civile e all'ammissione dell'imputato al rito abbreviato con concordato ex art. 599‑bis c.p.p. Sosteneva che, all'udienza del 1° febbraio 2024, la Corte aveva disposto il rinnovo della citazione del responsabile civile (anziché revocarlo) e non aveva escluso d'ufficio il responsabile civile come previsto dall'art. 87, comma 3 c.p.p. dopo l'ammissione all'abbreviato; lamentava inoltre che la riduzione concordata della pena (con sospensione condizionale) fosse stata decisa oltre termini e in conseguenza di un presunto accordo basato sul congruo risarcimento corrisposto dal responsabile civile, rendendo la pena ingiustificatamente mite rispetto alla gravità dell'omicidio colposo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione della parte civile a impugnare. Ha ritenuto che le statuizioni sulla responsabilità penale e civile (condanna dell'imputato e del responsabile civile in solido) siano ormai passate in giudicato e che il giudizio d'appello, limitato dall'art. 599‑bis al profilo sanzionatorio, non ha inciso negativamente sulla posizione civile del ricorrente. Pur rilevando che il GUP avrebbe dovuto estromettere il responsabile civile secondo l'art. 87, comma 3 c.p.p., tale omissione è stata considerata priva di pregiudizio per la parte civile, anzi rafforzativa della sua pretesa risarcitoria. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589‑bis, comma 3 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale aggravato; applicata per riconoscere la colpevolezza dell'imputato per il decesso della vittima.
artt. 117, 140, 141, 142, 143, 146 c.d.s.; artt. 186 e 186‑bis c.d.s.
Violazioni delle norme del codice della strada ritenute colpose concorrenziali nella causazione dell'incidente (velocità e guida in stato di ebbrezza).
art. 87, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'estromissione del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di rito abbreviato; la sentenza rileva che tale esclusione si verifica anche in assenza di un provvedimento formale ma l'omissione non è stata ritenuta pregiudizievole nel caso concreto.
art. 599‑bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato tra difesa e pubblica accusa nel procedimento abbreviato; limita il sindacato d'appello soprattutto alla valutazione della pena e delle circostanze attenuanti/peggianti, riducendo la possibilità di rimettere in discussione la responsabilità sostanziale.
art. 651 cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza penale irrevocabile fa stato in sede civile circa l'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e che l'imputato lo ha commesso; la Corte lo usa per affermare che il giudicato penale tutela la posizione della parte civile.
art. 576 cod. proc. pen.
Limita il potere di impugnazione della parte civile ai soli capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile e alle sentenze di proscioglimento; la Cassazione ricorda che la parte civile non può impugnare per ottenere modifiche delle sole statuizioni penali non rilevanti civilisticamente.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiede che la parte che impugna (anche la parte civile) abbia un interesse attuale e concreto all'annullamento del provvedimento; la Corte ha ritenuto che tale interesse mancasse nel caso di specie.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel procedimento che limita l'estensione della motivazione dei motivi di ricorso; il ricorrente ha rispettato i limiti richiesti.
Massime di principio
- Se la responsabilità penale e la condanna civile sono già passate in giudicato a favore della parte civile, questa può risultare priva di interesse ad impugnare decisioni d'appello che si limitano all'aspetto sanzionatorio (art. 599‑bis), salvo che siano contestate statuizioni rilevanti per la quantificazione o l'esistenza del danno.
- L'ammissione al rito abbreviato comporta, di regola, l'estromissione del responsabile civile ai sensi dell'art. 87, comma 3 c.p.p.; tuttavia, l'omessa formalizzazione di tale estromissione può essere considerata non pregiudizievole se in concreto la posizione della parte civile non risulta svantaggiata (nessun pregiudizio nella tutela risarcitoria).
- Le decisioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena, essendo disposizioni strettamente penalistiche, di norma non influenzano la liquidazione del danno in sede civile; viceversa, le circostanze aggravanti o fatti che incidono sulla materialità del fatto possono rilevare civilisticamente e dunque giustificare l'interesse della parte civile a impugnare.
- La parte civile che intenda tutelare il proprio interesse risarcitorio dovrebbe concentrare l'impugnazione su profili che possono effettivamente alterare la posizione civile (es. accertamento di aggravanti, responsabilità o nesso causale), altrimenti rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
- In presenza di errori procedurali formali (es. mancata esclusione del responsabile civile), è fondamentale dimostrare il pregiudizio concreto derivante da tali errori: senza tale dimostrazione, l'errore può essere ritenuto inoffensivo e non idoneo a fondare l'impugnazione.
- Quando si temono effetti sul risarcimento, considerare tempestivamente l'azione in sede civile separata, poiché il giudicato penale irrevocabile generalmente vincola poi la fase civile sull'accertamento del fatto.
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