Cassazione Penale, Sentenza n. 6146/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., deducendo principalmente il difetto assoluto di motivazione circa l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. (sostenendo la non intellegibilità della motivazione e la conseguente impossibilità di comprendere l'iter logico-giuridico del giudice) e, comunque, il vizio cumulativo di motivazione sullo stesso profilo; inoltre denunciava la violazione dell'art. 625-bis perché l'imputato avrebbe rivelato il nome di un correo (il nominativo "Igor").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo non contestava puntualmente le argomentazioni del giudice di merito, limitandosi a riprodurre censure generiche. Nel merito la Corte ha ritenuto altresì che la Corte d'appello abbia correttamente escluso l'attenuante speciale ex art. 625-bis, ritenendo che la mera indicazione del nominativo "Igor" non costituisse un apporto tale da consentire l'individuazione dei correi, essendo stata invece l'attività d'indagine immediata a permettere l'identificazione e la rivelazione del nome al più offrire un eventuale riscontro. La Cassazione ha confermato la legittimità del percorso argomentativo e il potere discrezionale del giudice di merito nel valutare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di legge. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Articolo relativo al reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello ha confermato la condanna e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di merito sulla responsabilità
art. 625-bis cod. pen.
Prevede un'attenuante speciale a effetto speciale per il colpevole che, prima del giudizio, fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei correi o di chi abbia acquistato/ricettato la cosa sottratta. La Corte ha richiamato che l'utilità e la concretezza del contributo sono di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e che la mera indicazione di un nominativo, senza elementi utili e concreti, non è sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Stabiliscono i requisiti formali e sostanziali del motivo di impugnazione: devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mancanza di tale confronto rende il ricorso inammissibile
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita la sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito: la motivazione del giudice di merito può essere censurata in Cassazione nei soli limiti indicati da questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha imposto l'obbligo di versare euro 3.000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa che giustificano l'irrogazione dell'ammenda per la presentazione di un ricorso inammissibile
Massime di principio
- Perché sia riconosciuta l'attenuante speciale ex art. 625-bis cod. pen. è necessario che il contributo del colpevole sia fornito prima del giudizio e sia concreto e utile all'individuazione dei correi o dei ricettatori: la semplice indicazione di un nome, senza elementi aggiuntivi che consentano l'identificazione, generalmente non basta.
- La valutazione dell'utilità e della concretezza del contributo collaborativo è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione controlla tale apprezzamento solo nei limiti stretti previsti dall'art. 606 c.p.p.
- In Cassazione un ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata (indicare ragioni di diritto e fatti specifici); la mancata contestazione specifica della ratio decidendi comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si intende ottenere il riconoscimento di attenuanti legate a collaborazione o confessione, è strategico fornire elementi verificabili e antecedenti al giudizio che rendano effettivamente utile l'apporto investigativo (dati, circostanze, modalità, luoghi, tempi), non solo nominativi privi di riscontro.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono includere non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e ammende: la cura della motivazione del ricorso è dunque essenziale anche per evitare sanzioni economiche.
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