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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30487/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico dipendente)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento amministrativo edilizio relativo a un terreno di proprietà delle controparti, nel quale un dirigente dell’ufficio tecnico e del dipartimento di pianificazione urbanistica comunale avrebbe posto in essere condotte illecite e reati, frapponendo ostacoli, attestando falsamente lo smarrimento delle pratiche e impedendo il rilascio dei provvedimenti richiesti. In sede penale era stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno in favore delle persone offese. Il giudice civile ha poi liquidato in loro favore, e la Corte d’appello ha confermato, un importo complessivo di euro 50.000, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 c.c. e 185 c.p., sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva esistenza di un danno non patrimoniale e, in subordine, che la liquidazione fosse arbitraria e priva di criteri esplicitati; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato circostanze fattuali asseritamente decisive e incontestate; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per il rigetto della prova testimoniale; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla prova del danno, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del pregiudizio morale desunto in via presuntiva dalla gravità dei fatti e dalle ricadute sulle legittime aspettative dei danneggiati; ha invece accolto il primo motivo limitatamente alla liquidazione equitativa, censurando la mancata esplicitazione di un parametro monetario di riferimento e dei criteri di adeguamento del quantum. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, anche per il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme e perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto in parte il primo motivo di ricorso, limitatamente al profilo della quantificazione del danno non patrimoniale, rilevando che la liquidazione equitativa deve essere sorretta da un percorso motivazionale controllabile: occorre indicare un parametro monetario di partenza, direttamente o indirettamente connesso agli interessi lesi, e poi spiegarne l’adeguamento mediante fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui. Ha invece confermato che la prova dell’esistenza del pregiudizio morale poteva essere tratta in via presuntiva dalle circostanze di fatto accertate. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili; il quarto è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per una nuova liquidazione del danno e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla risarcibilità del danno-conseguenza, ma non accolto nel senso da lui prospettato

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammessa quando il danno non sia comprovabile nel suo preciso ammontare, ma richiede motivazione controllabile e criteri espliciti

  • art. 2059 c.c.

    consente il risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere di prova dell’esistenza del danno

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale base del risarcimento conseguente al reato

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma che estende alla responsabilità extracontrattuale i criteri di liquidazione dell’art. 1226 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il divieto di utilizzare prove d’ufficio fuori dei casi consentiti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o viola il criterio di prudente apprezzamento; non se si contesta il mero cattivo esercizio del giudizio di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione non può scendere sotto il minimo costituzionale

Massime di principio

  • La prova del danno non patrimoniale può essere desunta anche in via presuntiva da circostanze di fatto gravi, precise e concordanti, purché la motivazione dia conto del concreto pregiudizio subito.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non può ridursi a una determinazione meramente apodittica: il giudice deve indicare un parametro monetario di riferimento e spiegare come lo abbia adeguato tramite fattori oggettivi e controllabili.
  • La mera contestazione della valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; la prima ricorre solo quando il giudice utilizza prove non dedotte o disattende il regime legale della prova, la seconda solo quando sia violata la regola del prudente apprezzamento o il valore legale della prova.
  • In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • Quando il giudice liquida equitativamente un danno, la motivazione deve rendere controllabile il percorso logico-quantitativo seguito, altrimenti la decisione è censurabile per violazione dell’art. 1226 c.c. e per motivazione apparente o insufficiente al minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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