Cassazione Penale, Sentenza n. 24215/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena per mancato pagamento di una somma in favore della parte civile. Primo motivo: dedotta nullità del decreto di irreperibilità (art. 159 c.p.p.) per omessa ricerca nel luogo di nascita e per ricerche effettuate solo all'ultima residenza e presso l'Amministrazione penitenziaria, sostenendo che non vi fossero elementi certi a provare l'allontanamento dallo Stato. Secondo motivo: censurata la motivazione come contraddittoria e illogica (art. 606 c.p.p.), con la doglianza che l'imputato non era venuto a conoscenza del procedimento e quindi non ha potuto giustificare l'inadempimento; altresì il difensore d'ufficio non avrebbe potuto svolgere attività difensiva per mancanza di rapporti con l'assistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l'obbligo di effettuare ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti e non comporta l'obbligo di ricerche all'estero in assenza di elementi concreti sul recapito. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché logicamente connesso e dipendente dalla prima censura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
L'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; non sussiste obbligo di effettuare ricerche all'estero in assenza di elementi concreti sul recapito dell'imputato
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (es. violazione di legge e vizio di motivazione) e nella quale si inquadrano le censure mosse dal ricorrente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria per inammissibilità in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 39329/2016; Sez. 1, n. 19822/2019)
Precedenti che confermano la legittimità del decreto di irreperibilità quando le ricerche diligenti all'ultima residenza o presso l'anagrafe estera (AIRE) risultano vane e non vi sono elementi per ricerche ulteriori all'estero
Massime di principio
- L'obbligo di compiere ricerche per la notificazione ai sensi dell'art. 159 c.p.p. è delimitato dalla praticabilità degli accertamenti: non è richiesto perseguire ricerche illimitate se mancano elementi concreti
- La mancata ricerca nel paese d'origine o all'estero non invalida automaticamente il decreto di irreperibilità se le ricerche locali sono state diligenti e non esistono indizi sul recapito estero
- Per contestare efficacemente un decreto di irreperibilità occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la reperibilità dell'imputato in luoghi non verificati
- Le censure sulla motivazione sono subordinate alla validità delle attività di ricerca: se queste risultano legittime, le doglianze sulla mancata possibilità di difesa per mancata conoscenza del procedimento sono difficilmente fondate
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata sia alle spese processuali sia al versamento a favore della Cassa delle ammende quando non risultano elementi che escludano la colpa
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