Cassazione Civile, Ordinanza n. 31495/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità dovuta per l’asservimento di fondi privati a seguito dell’imposizione di una servitù di elettrodotto e delle ulteriori voci economiche connesse (deprezzamento del fondo, aggravio per il progetto di lottizzazione, spese della fase arbitrale). La società che aveva disposto l’occupazione temporanea e l’asservimento, in forza di decreto ministeriale, aveva liquidato un’indennità provvisoria; il proprietario aveva attivato la procedura di stima prevista dal testo unico espropri, ottenendo una stima molto più elevata. La Corte d’appello, all’esito di consulenza tecnica, aveva rideterminato l’indennità, ma in misura comunque contestata da entrambe le parti. La ricorrente principale ha censurato: 1) la liquidazione, per un asservimento, di un importo commisurato al valore venale del suolo come se si trattasse di un vincolo sostanzialmente espropriativo; 2) il cumulo del danno da vincolo preordinato all’esproprio con l’indennità; 3) l’indennizzo di costi per la rielaborazione di un progetto di lottizzazione industriale senza nesso causale con la servitù; 4) l’omessa pronuncia sulla ripetizione delle spese della fase arbitrale. I resistenti, con ricorso incidentale, hanno contestato a loro volta i criteri di stima dell’indennità, lamentando che non corrispondessero al valore di mercato, che non fosse stata liquidata la maggiore incidenza pregiudizievole derivante dall’obbligo di imporre la servitù nel modo meno dannoso possibile e che non fosse stato considerato il valore del soprassuolo alla data corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale in tutti i motivi e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi incidentali. Ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondate le censure sulla carenza di motivazione e sulla mancata indicazione di dati oggettivi a base della stima: il giudice di merito aveva fatto riferimento a un momento non corretto per la valutazione, non aveva esplicitato i criteri relativi al valore di mercato e alla percentuale di svalutazione, aveva recepito apoditticamente il CTU senza dare conto dei singoli elementi di comparazione, aveva liquidato importi ulteriori senza spiegare il nesso causale e non aveva deciso sulla domanda relativa alle spese della fase arbitrale.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 327/2001
richiamato dalla ricorrente per contestare la commisurazione dell’indennità di asservimento; la Corte ribadisce che la determinazione dell’indennità deve seguire i criteri propri dell’asservimento e non quelli dell’espropriazione integrale, salvo i principi applicabili sul valore venale dopo l’illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi
art. 44 d.P.R. 327/2001
norma centrale per l’indennità da asservimento e per i pregiudizi ulteriori; la Corte afferma che la diminuzione di valore del fondo è indennizzabile solo se attuale e causalmente collegata alla servitù
art. 9 d.P.R. 327/2001
richiamato nel secondo motivo di ricorso principale in relazione al vincolo preordinato all’esproprio e alla sua eventuale rilevanza risarcitoria/indennitaria
art. 39 d.P.R. 327/2001
richiamato nel secondo motivo di ricorso principale in tema di indennità e pregiudizi conseguenti al vincolo
art. 50 d.P.R. 327/2001
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina indennitaria applicabile
art. 21 d.P.R. 327/2001
richiamato in relazione al procedimento di stima e alla fase arbitrale; la Corte rileva l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle spese della fase arbitrale
art. 52-quater d.P.R. 327/2001
indicato come base del potere di disporre l’occupazione temporanea d’urgenza e l’asservimento
art. 29 d.lgs. 150/2011
richiamato come base del procedimento davanti alla Corte d’appello per l’opposizione alla stima
art. 54 d.P.R. 327/2001
richiamato nel provvedimento impugnato quale base della determinazione giudiziale dell’indennità
art. 112 c.p.c.
richiamato per l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle spese della fase arbitrale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Per la servitù di elettrodotto, l’indennità di asservimento va determinata secondo criteri coerenti con la natura del vincolo e con il valore venale del bene, ma il giudice deve indicare in modo analitico i dati oggettivi posti a base della stima.
- La diminuzione di valore del fondo è indennizzabile solo se risulta attuale e se è provata l’incidenza causale concreta della servitù; non sono risarcibili o indennizzabili le mere limitazioni legali generali che gravano su tutti i fondi in posizione analoga.
- Il giudice non può recepire in modo apodittico le conclusioni del CTU: deve confrontarsi con gli elementi documentali e comparativi rilevanti e motivare sul valore di mercato, sulla percentuale di svalutazione e sul nesso causale delle singole voci riconosciute.
- In materia di asservimento, le voci ulteriori rispetto al deprezzamento del bene devono essere specificamente giustificate, anche sotto il profilo del collegamento causale con l’opera pubblica o con la servitù imposta.
- L’omessa pronuncia su una domanda autonoma, come quella relativa alla ripetizione delle spese di una fase procedimentale, integra vizio denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →