Cassazione Penale, Ordinanza n. 02790/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto da tre soggetti già condannati nei gradi di merito per fatti connessi alla gestione di una società poi fallita. In concreto viene descritta una operazione di cessione di otto veicoli nelle migliori condizioni dalla società fallenda a un'altra società, operazione ritenuta distrattiva e spoliativa perché avvenuta senza pagamento del prezzo e in un contesto di continuità operativa e di coincidenza della sede aziendale. I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta patrimoniale fraudolenta societaria e di cagionamento del dissesto mediante falso in comunicazioni sociali. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo l'insussistenza del dolo; con il secondo si censurava l'utilizzabilità delle dichiarazioni indirette rese al curatore fallimentare, contestando la violazione delle regole sulle testimonianze de relato; con il terzo, limitato a uno dei ricorrenti, si contestava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi aspecifici o manifestamente infondati, rilevando che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e che, quanto alle dichiarazioni de relato, spettava alla difesa richiedere l'esame del teste diretto nel giudizio di primo grado, non essendo onere del giudice disporlo d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto: inammissibile per aspecificità la doglianza sull'elemento soggettivo, perché non si confrontava con la motivazione che valorizzava il ruolo societario dei ricorrenti e la consapevolezza dell'operazione distrattiva; infondato il motivo sulle dichiarazioni indirette del curatore, perché le dichiarazioni de relato sono utilizzabili e la mancata richiesta di escussione del teste diretto integra rinuncia implicita; infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la loro concessione è valutazione di merito insindacabile se congruamente motivata, e la Corte territoriale aveva escluso la presenza di elementi positivi e valorizzato la disinvoltura nella spoliazione.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, c.p.p.
"dichiarazioni de relato"
Le dichiarazioni indirette riferite dal curatore sono utilizzabili; la parte interessata deve chiedere l'esame del teste diretto, altrimenti si considera implicitamente rinunciato a tale esame.
art. 62-bis c.p.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere esclusa con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente nel tema della valutazione del compendio probatorio e della decisività dell'eccezione di inutilizzabilità; la censura deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza sul quadro indiziario.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di prova testimoniale indiretta, le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se la parte interessata non ha tempestivamente richiesto l'esame del teste diretto nel giudizio di merito; l'omessa richiesta equivale a rinuncia implicita a quel mezzo di prova.
- L'eccezione di inutilizzabilità deve individuare con precisione gli atti affetti dal vizio e spiegare la loro decisività rispetto al compendio probatorio, altrimenti il motivo è generico.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice ha motivato in modo non contraddittorio e congruo, anche valorizzando elementi negativi della condotta.
- Ai fini del dolo nei reati fallimentari patrimoniali, può essere valorizzato il ruolo societario dell'agente, la sua conoscenza della situazione di dissesto e la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione compiuta.
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