Cassazione Civile, Sentenza n. 6797/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, emessi per omessa dichiarazione relativa a un fabbricato di categoria catastale D/8, adibito a servizio igienico di un campeggio e costruito abusivamente dal conduttore su un terreno di proprietà del ricorrente, locato dal 1996. Il ricorrente sosteneva di aver appreso dell’esistenza dell’immobile soltanto dopo il rilascio forzoso del terreno e, in particolare, dopo aver ricevuto precedenti avvisi ICI per il 2004 e il 2005; riferiva inoltre che era stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria, poi revocata su sua richiesta. La Commissione tributaria provinciale di Lucca aveva respinto il ricorso, ritenendo l’immobile abusivo assoggettabile a ICI; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello con sentenza depositata il 29 settembre 2014. In Cassazione, il ricorrente ha concentrato le censure sul presupposto soggettivo dell’imposta, sull’omesso esame della costruzione realizzata da terzi nella sua asserita inconsapevolezza, sulla quota di comproprietà del terreno e sull’esclusione delle sanzioni per mancanza dell’elemento soggettivo. Ha inoltre sostenuto che la sua quota sarebbe stata pari al 50%, ma non ha riportato né individuato in modo autosufficiente i documenti che avrebbero dimostrato la comproprietà. Quanto alle censure ulteriori, la memoria del 29 ottobre 2019 è stata interpretata come rinuncia ai motivi terzo e quarto, concernenti la mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione sull’impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita; sono stati altresì abbandonati i motivi non più coltivati in relazione al classamento. Il ricorrente ha richiamato anche un giudicato relativo all’IRPEF, assumendone la rilevanza nella controversia, mentre il Comune ha contestato la dedotta comproprietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: per accessione, il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà della costruzione incorporata, anche se edificata abusivamente da un terzo, e ne è quindi soggetto passivo ICI. Il quinto motivo, relativo alla dedotta comproprietà e alla pretesa limitazione della quota imponibile al 50%, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto né specificamente localizzato i documenti asseritamente prodotti in appello. I motivi sesto e settimo, concernenti l’elemento soggettivo delle sanzioni e l’asserita inconsapevolezza dell’immobile, sono stati rigettati: la mera ignoranza della costruzione non è incolpevole se superabile con l’ordinaria diligenza; la mancata vigilanza del proprietario integra negligenza e la presunzione di colpa prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non è superata dalla sola dichiarazione di aver appreso tardivamente dell’opera, senza allegazione di elementi concreti. I motivi terzo e quarto sono stati considerati rinunciati, senza esame del merito. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato relativo all’IRPEF avesse efficacia espansiva in questa controversia ICI, trattandosi di tributi diversi e fondati su differenti rationes legis. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese, liquidate in euro 2.900, oltre spese forfetarie e accessori di legge, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992
Da siffatti rilievi consegue che il contribuente, proprietario del terreno, è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili in relazione ad un manufatto, acquisito per accessione, anche se abusivo, come correttamente stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il proprietario del terreno è soggetto passivo ICI anche per la costruzione abusiva che vi sia stata realizzata da un terzo, poiché ne acquista la proprietà per accessione.
art. 934 c.c.
L’accessione è comunemente qualificata come modo di acquisto a non domino, cioè a titolo originario, a favore del proprietario del suolo, senza che in proposito abbia alcun rilievo la volontà del terzo che abbia costruito su suolo altrui, oppure quella del proprietario del suolo stesso.
In assenza di una diversa previsione di legge o di un diverso titolo, la costruzione incorporata al suolo è acquistata a titolo originario dal proprietario del terreno, indipendentemente da chi l’abbia realizzata e dalla volontà delle parti.
artt. 935 e seguenti c.c.
Ai sensi dell’art. 935 e segg. c.c., la circostanza che l’opera sia compiuta dal proprietario del suolo o da terzi è del tutto ininfluente ai fini dell’operatività dell’acquisto per accessione.
L’identità del soggetto che realizza l’opera non esclude l’acquisto per accessione da parte del proprietario del suolo.
art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
In tema di sanzioni per violazioni tributarie, l’elemento soggettivo della violazione, che può consistere anche solo nella colpa, comporta che al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.
La responsabilità sanzionatoria tributaria può fondarsi sulla colpa; l’ignoranza dei presupposti della violazione esclude la responsabilità solo se è incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza. Nel caso concreto, la mancata vigilanza del proprietario sul terreno è stata ritenuta negligente e non superata dalla sola allegazione di conoscenza tardiva dell’immobile.
art. 295 c.p.c.
A tale riguardo, il Collegio ritiene che le deduzioni difensive proposte integrano implicitamente una rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, tale da rendere superflua la decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, pertanto le proposte denunce non devono essere esaminate.
La Corte non ha deciso nel merito le censure relative alla sospensione del giudizio, perché le ha considerate implicitamente rinunciate; il richiamo alla norma riguarda quindi il motivo abbandonato e non fonda una specifica interpretazione dell’art. 295 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono infondate.
Le censure formulate sotto i profili di violazione di legge e di omesso esame sono state decise nel merito, con rigetto dei motivi primo, secondo, sesto e settimo; il quinto motivo, pur formulato anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ICI, il proprietario del terreno è soggetto passivo dell’imposta anche per la costruzione abusiva realizzata da un terzo sul fondo, poiché, in assenza di una diversa previsione di legge o di un titolo contrario, la proprietà della costruzione si acquista per accessione al momento della sua incorporazione al suolo.
- L’acquisto per accessione della costruzione incorporata al suolo opera indipendentemente da chi l’abbia edificata e dalla volontà del terzo costruttore o del proprietario del terreno.
- Ai fini delle sanzioni tributarie, l’ignoranza dei presupposti della violazione esclude la responsabilità soltanto se è incolpevole, ossia non superabile con l’ordinaria diligenza; la mera affermazione di aver appreso tardivamente dell’esistenza della costruzione non basta, senza elementi concreti idonei a dimostrare l’assenza di colpa.
- La censura relativa alla comproprietà e alla conseguente limitazione della quota d’imposta è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non identifica e localizza gli atti rilevanti e non ne trascrive il contenuto decisivo.
- Nel processo tributario il giudicato esterno formatosi su un tributo non si estende a una controversia relativa a un tributo diverso quando le imposte sono strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva si riferisce a presupposti di fatto comuni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7005/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7012/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2020 del 11/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →