Cassazione Penale, Ordinanza n. 21427/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate, perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito, le censure sul dolo della ricettazione, sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per ricettazione, ritenendo provato che l'imputato detenesse oltre 500 supporti privi del contrassegno SIAE e con copertine fotocopiate, circostanze valorizzate come indice della provenienza delittuosa della merce e della consapevolezza dell'agente. In cassazione l'imputato ha dedotto tre profili: insussistenza o cattiva motivazione del dolo del reato; omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Ha inoltre insistito con memoria sulle stesse censure. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio già esaminato dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica su tutti i punti dedotti.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di ricettazione, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'affermazione del dolo sulla base di elementi oggettivi e della inattendibilità della versione difensiva.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta, il valore non irrisorio della merce e i precedenti specifici rendevano non meritevole l'applicazione dell'istituto.
Cassa delle ammende
È stata disposta, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, quando la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del fatto.
- La prova del dolo nella ricettazione può essere desunta da elementi oggettivi del possesso o della detenzione della merce, specie quando la natura dei beni e le modalità della loro presentazione rendano implausibile l'ignoranza della provenienza illecita.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, il valore non modesto del bene e la presenza di precedenti specifici evidenzino una non lieve offensività complessiva della condotta.
- La mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere giustificata quando il giudice di merito ritenga, sulla base delle condizioni economiche e del contesto di vita dell'imputato, l'inidoneità della pena pecuniaria alle finalità rieducative e preventive.
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