Cassazione Penale, Sentenza n. 16712/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 3/4/2023 (conferma/parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela) per plurime censure: inosservanza/erronea applicazione di norme di rito (artt. 192, 533, 546 c.p.p.), vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) nella valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle emergenze probatorie; mancata e/o errata individualizzazione dei ruoli; errata qualificazione giuridica dei fatti (associazione ex art. 74 DPR 309/1990 vs tentativo non punibile o fattispecie minore); contestazione della ricostruzione dei rapporti fra gli indagati; censura specifica sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) per mancanza di elementi che dimostrino la finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa e la consapevolezza di tale apporto; critiche al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche o di minima partecipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi o dichiarato inammissibili molte delle censure che miravano a una rinnovata valutazione probatoria (sottolineando che non è sede per riequilibrare le interpretazioni del materiale istruttorio). Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per tutti i ricorrenti: su questo punto la sentenza è stata annullata con rinvio (occorre verifica più rigorosa e individualizzata della sussistenza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa e della consapevolezza da parte degli autori). Per il resto (accertamento dell'esistenza dell'associazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990, responsabilità individuale per i singoli capi, qualificazione dei fatti, diniego delle attenuanti e riconoscimento della recidiva) i motivi sono stati respinti e le condanne in gran parte confermate. In sintesi: annullamenti limitati e con rinvio soltanto sulla specifica aggravante 416-bis.1; conferma delle imputazioni e pene in tutti gli altri profili.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte d'appello e il Tribunale hanno ritenuto provata l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni, pedinamenti e altri riscontri. La Cassazione ha giudicato la motivazione sul punto adeguata e non manifestamente illogica, quindi non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
art. 416-bis c.p.
La contestazione originaria di associazione di tipo mafioso è stata invece ritenuta insussistente (assoluzione nel merito da parte dei giudici di merito).
art. 416-bis.1 c.p.
Per la configurabilità dell'aggravante occorre provare (i) che il reato sia stato commesso al fine specifico di favoreggiare l'associazione mafiosa e (ii) la consapevolezza dell'autore di prestare un contributo utile al sodalizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito su questo punto fosse insufficiente e ha annullato con rinvio il riconoscimento dell'aggravante.
artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per vizi formali e di motivazione; la Corte di legittimità precisa che tali doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove rilevano come inammissibili se consistono solo nella richiesta di riconsiderare le interpretazioni del materiale istruttorio.
artt. 56, 73, d.P.R. n. 309/1990
Richiamati in relazione alla qualificazione delle singole condotte e delle ipotesi di reato (es. importazione, concorso, finanziamento); la Corte ha confermato che la valutazione puntuale delle intercettazioni e dei contatti può fondare la responsabilità ex art. 74.
art. 99 c.p.
Richiamato in ordine al riconoscimento della recidiva; la Corte di merito ha motivato adeguatamente la rilevanza dei precedenti nonostante la loro lontananza temporale.
art. 114 c.p.
Motivo relativo alla richiesta di attenuante per minima partecipazione: i giudici di merito hanno escluso la minima partecipazione ritenendo il contributo rilevante, decisione confermata dalla Cassazione.
art. 133 c.p.
Richiamato dai giudici di merito per valutare la gravità e la pericolosità in relazione alla recidiva e al regime sanzionatorio.
art. 62-bis, comma 3 c.p.
Richiamato nella valutazione delle attenuanti generiche: la Corte osserva che l'onere di allegazione e di prova degli elementi positivi che giustificano le attenuanti grava sulla difesa e che la mera invocazione di incensuratezza o di lavoro estero non può prevalere sulla gravità delle condotte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: se i ricorrenti propongono solo una diversa interpretazione delle intercettazioni o del materiale istruttorio, tali censure sono in gran parte inammissibili.
- Per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. non bastano rapporti fiduciari o la fama criminale del capo: è necessaria prova specifica e individualizzata che il reato sia stato commesso con la finalità di favorire l'associazione mafiosa e della consapevolezza del contributo prestato.
- La motivazione dei giudici di merito deve essere articolata e individualizzante quando si applicano circostanze aggravanti fondate su collegamenti con organizzazioni mafiose; la mancanza di adeguata specificazione comporta annullamento e rinvio.
- La negazione delle attenuanti (generiche o di minima partecipazione) richiede argomentazioni adeguate: la mera genericità dell'istanza difensiva o la richiamata condotta lavorativa non sono di per sé sufficienti a rovesciare una valutazione fondatamente motivata dalla Corte di merito.
- Quando si deduce l'errore nella qualificazione giuridica (es. tentativo non punibile vs associazione stabile), in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione dei giudici di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; altrimenti la valutazione rimane in sede di merito.
- Le doglianze processuali formali (artt. procedurali) vengono valutate dalla Cassazione nella misura in cui evidenziano aporie logiche nella motivazione; non sono idonee le deduzioni che mirano soltanto a una diversa lettura probatoria.
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