Cassazione Penale, Sentenza n. 8300/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 11/09/2013 al 20/01/2014 disposto dal G.I.P. di Firenze per reati di intestazione fittizia (art. 12-quinquies D.L. n.306/1992 e art.7 L. n.203/1991). Successivamente vi furono sviluppi processuali: il Tribunale del riesame confermò la misura, la Cassazione dichiarò incompetenza territoriale e trasmise gli atti a Catanzaro; il G.I.P. di Catanzaro non applicò misura cautelare ma disposte misure di sequestro; il G.U.P. di Catanzaro condannò in primo grado in parte e dichiarò la prescrizione per alcune intestazioni; in secondo grado la Corte d'appello di Catanzaro assolse la Saverino "perché il fatto non costituisce reato". La ricorrente deduceva che alcune porzioni della condotta (intestazioni relative a Il Gabbiano e Argifra Costruzioni) erano parte di un unico reato continuato e che l'assoluzione in appello avrebbe dovuto legittimare l'indennizzo, mentre la declaratoria di prescrizione per quelle porzioni non poteva impedire il riconoscimento della riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, quando la misura cautelare è fondata su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito (prescrizione) per alcuni capi non determina il diritto all'indennizzo se altre imputazioni, autonome e idonee a giustificare la misura, rimangono tali da legittimare la restrizione. La Corte ha rilevato che la ricorrente ha scelto di avvalersi dell'effetto estintivo della prescrizione senza rinunciarvi per ottenere una sentenza di assoluzione nel merito, scelta che esclude la precondizione richiesta dall'art. 314 c.p.p. per l'indennizzo salvo ipotesi di ingiustizia formale, non riscontrata. Inoltre la Corte ha ritenuto che, al momento dell'applicazione della misura, le condotte contestate non erano prescritte considerata l'aggravante poi esclusa, per cui la misura era legittima. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al rimborso di euro 1.000 in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Condiziona l'accoglibilità della domanda di riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito salvo alcune ipotesi; la giurisprudenza la interpreta nel senso che la prescrizione non equivale automaticamente a proscioglimento di merito idoneo a fondare l'indennizzo, a meno che non ricorra ingiustizia formale o il detenuto rinunci alla prescrizione per ottenere assoluzione di merito
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi di proscioglimento per prescrizione e le verifiche di merito connesse; la Corte ricorda che anche il proscioglimento per prescrizione comporta una valutazione di merito, pur limitata, utile a escludere l'ingiustizia della detenzione
art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)
art. 12-quinquies D.L. n.306/1992
Norma sostanziale che punisce l'intestazione fittizia; la Corte valuta il massimo edittale di tali reati per verificare se la pena astratta potenzialmente infliggibile fosse superiore alla durata della custodia cautelare subita
art. 7 L. n.203/1991
Aggravante speciale che incidendo sul quadro sanzionatorio modifica i termini di prescrizione e l'idoneità del capo di imputazione a legittimare la misura cautelare; nella vicenda l'aggravante è stata esclusa in seguito, ma al momento dell'applicazione della misura risultava contestata
art. 157 cod. pen. (menzionato come facoltà di rinuncia alla prescrizione)
Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per perseguire una pronuncia di merito; la Corte richiama la necessità, se si intende ottenere indennizzo, di rinunciare alla prescrizione per ottenere assoluzione di merito che convalidi l'ingiustizia della detenzione
Corte Cost. n. 219/2008
Intervento che ha limitato l'operatività dell'art. 314 c.p.p., chiarendo che l'indennizzo non può essere automaticamente subordinato solo all'assoluzione ma richiede valutazioni coerenti con la disciplina delegata; tuttavia la giurisprudenza della Cassazione interpreta la pronuncia come compatibile con l'attuale controllo sulle ipotesi che danno diritto alla riparazione
Convenzioni internazionali citate
Patto internazionale sui diritti civili e politici art. 9(5); Convenzione E.D.U. art.5(5)
Richiamate per contestualizzare limiti e ambito applicativo dell'indennizzo: non impongono una riparazione automatica per qualsiasi titolo di detenzione, ma sono compatibili con un sistema che richiede condizioni specifiche per il ristoro
Massime di principio
- Se la misura cautelare è fondata su più capi, il proscioglimento per prescrizione di alcuni capi non basta di regola a fondare l'indennizzo; occorre che le contestazioni residue non siano autonomamente idonee a giustificare la misura oppure configurarsi un'ingiustizia formale
- Il proscioglimento per prescrizione non equivale automaticamente a una valutazione di innocenza piena: chi vuole ottenere indennizzo dovrebbe valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione e chiedere l'assoluzione nel merito
- Per ottenere il ristoro è necessario valutare anche se la durata della custodia cautelare abbia soverchiato la pena astrattamente infliggibile per i reati che legittimavano la misura; se la detenzione è inferiore alla pena massima applicabile per i reati rimasti, il diritto all'indennizzo può essere escluso
- L'esclusione di aggravanti successiva all'applicazione della misura non annulla automaticamente la legittimità della misura se al momento dell'applicazione l'aggravante era contestata e così influiva sui termini di prescrizione e sul quadro sanzionatorio
- Esaminare sempre la sussistenza dell'ipotesi di 'ingiustizia formale' (es. mancanza originaria di condizioni legali per applicare o mantenere la misura): tale ipotesi può aprire diritto all'indennizzo anche se c'è prescrizione
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