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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5449/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 21457/2023, pubblicata in data 20/9/2024.

Giustizia amministrativa202504933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica del valore nominale di euro 500,00 per sei annualità scolastiche, oltre interessi o rivalutazione, nonché a corrispondere la quota di spese processuali posta a carico dell’Amministrazione. Dedotta l’inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo tuttavia la parte relativa alle spese della precedente lite, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, non aveva proposto il ricorso in ottemperanza. Ha nominato il Prefetto di Roma commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inerzia, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo a carico del Ministero l’eventuale compenso commissariale, liquidato in euro 500,00. Ha inoltre applicato la penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o al più fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lettera e).

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità è stata applicata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o, al massimo, fino alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente al passaggio in giudicato del titolo, integra i presupposti per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al dispositivo del giudicato entro un termine assegnato, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere designato già nella sentenza di ottemperanza, con individuazione dei poteri sostitutivi, del termine per l’intervento e dell’eventuale compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata, per obbligazioni pecuniarie, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non può essere richiesta l’esecuzione della statuizione sulle spese processuali attribuite direttamente al difensore antistatario, poiché tale difensore è titolare di un autonomo titolo di credito e non coincide con la parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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