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Sentenza

Sentenza n. 6081/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento dell''Avviso concernente le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione m.pi.A0ODGPER.REGISTR0 UFFICIALE.U. 0079720. 29-12-2023, e di ogni atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso del 29 dicembre 2023 sulle modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale per l’accesso al percorso di reclutamento dei dirigenti scolastici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già partecipanti al corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito nel 2017 e già risultati idonei alla prova preselettiva con un punteggio pari o superiore a 60, hanno impugnato l’Avviso ministeriale del 29 dicembre 2023, adottato in attuazione dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. Hanno contestato l’obbligo di sostenere nuovamente una prova scritta a risposta chiusa, con soglia minima di superamento pari a 60/100, ritenendo già accertato il requisito meritocratico attraverso la precedente prova preselettiva. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168/2005 e dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di accertamento del merito, per la ripetizione di una prova scritta sostanzialmente identica a quella già superata; violazione dell’art. 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 198/2022; eccesso di potere per manifesta irrazionalità e sviamento. Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum ulteriori soggetti, anch’essi interessati all’accoglimento del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 911 del 6 marzo 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’Avviso. I ricorrenti, con memoria depositata prima della decisione, hanno dichiarato che fatti e sopravvenienze, compreso lo svolgimento e la partecipazione al successivo concorso per dirigente scolastico, avevano reso inutile la prosecuzione del giudizio rispetto agli obiettivi perseguiti. Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione inequivoca e ha applicato il principio della disponibilità dell’interesse a ricorrere: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte o sindacarne la valutazione, deve prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare l’improcedibilità. La medesima conseguenza è stata estesa agli interventori ad adiuvandum, la cui posizione processuale è dipendente da quella dei ricorrenti principali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2-bis, legge n. 168/2005

    Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell’Avviso; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata per sopravvenuta carenza d’interesse.

  • art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

    Base normativa dell’Avviso relativo al corso intensivo di formazione e alla prova finale; il giudice non ha definito la portata della disposizione, non procedendo all’esame del merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente può disporre dell’interesse a ricorrere e dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, senza poter procedere d’ufficio né sostituire la propria valutazione a quella della parte.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse produce l’improcedibilità anche nei confronti degli interventori ad adiuvandum, poiché la loro posizione processuale è interamente dipendente da quella del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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