Sentenza n. 1613/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’installazione di un megaposter pubblicitario, sui ponteggi installati sulla facciata prospiciente piazza Trieste e Trento, in Napoli, dell’edificio denominato Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano; b) del successivo provvedimento di numero e data sconosciuti con cui la stessa Soprintendenza, ai sensi del ripetuto articolo 49, ha approvato il messaggio pubblicitario da esporre su tale impianto a partire dal 15 marzo 2025; c) del provvedimento di numero e data sconosciuti con cui il Comune di Napoli, sul presupposto dei titoli abilitativi rilasciati dalla Soprintendenza, ha autorizzato l’installazione del predetto impianto pubblicitario e l’esposizione del relativo messaggio a partire dal 15 marzo 2025, ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993 e del locale regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; d) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2025 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della disposizione dirigenziale n. 206 del 14 marzo 2025 con cui il Comune di Napoli ha autorizzato la Ipas s.p.a. a effettuare la seguente pubblicità temporanea: tipologia Telo PVC su ponteggio illuminato; ubicazione: via Nardones n. 118 e piazza Trieste e Trento; dimensione: 3x10 m affaccio su via Nardones 10x10 m piazza Trieste e Trento; periodo dal 17 al 26 marzo 2025; messaggio “Idealista”; 2) dell’autorizzazione rilasciata dalla predetta Soprintendenza prot. n. 19063-P del 27 novembre 2024 rilasciata ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 “per l’utilizzo ai fini pubblicitari di parte delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione” di “Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano” in Napoli, piazza Trieste e Trento (Condomini via Nardones n.118 - via de Cesare n.5), “per una durata 4 mesi, a partire dalla data della prima esposizione utile, che verrà all’uopo comunicata”; 3) dell’autorizzazione della stessa Soprintendenza prot. n. 2864-P del 19 febbraio 2025 per la “sostituzione del messaggio pubblicitario” per il “periodo: dal 15.03.2025 al 15.07.2025”; 4) di ogni ulteriore atto autorizzativo del differimento del periodo di esposizione pubblicitaria; quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2025 per l’annullamento: - dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui la Soprintendenza, ai sensi del ripetuto articolo 49, ha approvato i messaggi pubblicitari da esporre a partire dal 18 aprile 2025 sul megaposter pubblicitario sui ponteggi installati sulle facciate prospicienti piazza Trieste e Trento dell’edificio denominato Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano; - dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui il Comune di Napoli, sul presupposto dei predetti titoli abilitativi rilasciati dalla Soprintendenza, ha autorizzato l’esposizione di messaggi pubblicitari a partire dal 18 aprile 2025, ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993 e del locale regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui in particolare i successivi atti della Soprintendenza e del Comune di autorizzazione alla sostituzione del messaggio pubblicitario con altri a partire dal termine di efficacia delle autorizzazioni impugnate in via principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazioni della Soprintendenza e del Comune di Napoli relative all'installazione e alla sostituzione di messaggi pubblicitari su ponteggi apposti sulla facciata di Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano, nonché i successivi atti autorizzativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 42/2004 e i conseguenti provvedimenti comunali adottati ai sensi del d.P.R. 507/1993 e del regolamento comunale sul canone patrimoniale, relativi all'installazione di un megaposter pubblicitario sui ponteggi di un edificio sito in piazza Trieste e Trento a Napoli e alla successiva sostituzione e proroga dei messaggi pubblicitari. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo il rigetto della domanda cautelare e la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato che l'esposizione pubblicitaria era proseguita per tutto il periodo autorizzato e che i ponteggi erano stati smontati; ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito, rinunciando anche all'eventuale domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La prosecuzione dell'esposizione pubblicitaria per il periodo autorizzato e il successivo smontaggio dei ponteggi hanno eliminato l'utilità concreta e attuale della decisione di annullamento. La ricorrente ha inoltre dichiarato di non voler coltivare una domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda, iniziata nel 2019.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 42/2004
autorizzazione per l'utilizzo ai fini pubblicitari di parte delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione
La Soprintendenza aveva rilasciato le autorizzazioni paesaggistico-culturali per l'installazione e la sostituzione dei messaggi pubblicitari sui ponteggi.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale misura alternativa alla tutela cautelare.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
d.P.R. 507/1993
Richiamato quale disciplina posta a fondamento dell'autorizzazione comunale all'installazione pubblicitaria.
commi 816-836 legge 27 dicembre 2019, n. 160
Richiamati quali disposizioni relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Massime di principio
- Il ricorso per annullamento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, durante il giudizio, l'atto impugnato ha esaurito i propri effetti e non residua per il ricorrente un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia giurisdizionale.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, accompagnata dalla cessazione dell'attività oggetto delle autorizzazioni impugnate e dalla rinuncia a coltivare una domanda risarcitoria, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può sostituire la tutela cautelare quando le esigenze della parte siano adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio.
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