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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 4835 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Detrazioni per figli a carico - Accordi divorzili per ripartizione al 50% delle spese per i figli - Inadempimento di uno dei genitori - Facoltà per l'altro di aumentare la quota di detrazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di detrarre il 100% delle spese è stata esclusa. L'accordo divorzile che prevedeva la ripartizione al 50% impedisce al genitore che abbia sostenuto integralmente le spese di appropriarsi, per tale solo motivo, dell'intera detrazione fiscale. L'inadempimento dell'altro genitore può fondare un'azione giudiziaria di rivalsa, ma non incide automaticamente sulla misura della detrazione IRPEF.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori avevano concordato in sede di divorzio la ripartizione al 50% delle spese relative al figlio non economicamente autonomo. Uno dei due genitori non aveva tuttavia adempiuto alla propria quota, sicché l'altro aveva sostenuto integralmente le spese e pretendeva di aumentare al 100% la detrazione IRPEF per i figli a carico. La sentenza ha ritenuto irrilevante, ai fini tributari, l'inadempimento dell'obbligato civilistico: la detrazione deve essere determinata secondo i criteri fiscali applicabili e non può essere modificata unilateralmente in ragione delle somme effettivamente pagate. Il genitore adempiente conserva comunque la possibilità di agire civilmente per recuperare dall'altro la quota di spese dovuta.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF delle detrazioni per figli a carico

    La detrazione deve essere ripartita secondo i criteri fiscali applicabili ai genitori, senza poter essere aumentata unilateralmente sulla base dell'effettivo pagamento integrale delle spese.

  • Accordo o provvedimento di divorzio sulla ripartizione delle spese per i figli

    L'accordo civilistico che stabilisce la ripartizione al 50% delle spese costituisce il riferimento per la ripartizione concordata tra i genitori; il suo eventuale inadempimento non modifica automaticamente il trattamento tributario.

Massime di principio

  • La detrazione fiscale per i figli a carico non può essere aumentata unilateralmente dal genitore che sostenga materialmente una quota maggiore delle spese rispetto a quella prevista da un accordo o provvedimento.
  • L'inadempimento di un genitore produce effetti principalmente sul piano civilistico: il genitore adempiente deve recuperare la quota non pagata mediante un'azione di rivalsa, senza trasformare tale inadempimento in una maggiore detrazione fiscale.
  • Ai fini tributari, occorre distinguere tra chi sostiene concretamente la spesa e chi è fiscalmente titolato a usufruire della detrazione secondo la legge o gli accordi rilevanti.
  • Eventuali modifiche alla ripartizione della detrazione devono risultare da un valido accordo o provvedimento applicabile e non possono derivare dalla sola dichiarazione unilaterale di uno dei genitori.

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