Cassazione Penale, Sentenza n. 06704/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in giudizio abbreviato, ha parzialmente ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato di estorsione pluriaggravata. Deducevano vizio di motivazione per la scarsa giustificazione della minima riduzione concessa in sede di bilanciamento tra le circostanze attenuanti (in particolare il risarcimento del danno e le generiche) e l'aggravante della pluralità di persone; Maglione inoltre contestava carenza motivazionale circa la richiesta di riduzione della pena base e dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello, avendo i ricorrenti rinunciato a tutti i motivi di impugnazione eccetto il bilanciamento delle circostanze, abbia adeguatamente motivato la riduzione richiamando parametri pertinenti (art. 133 cod. pen. e dati significativi, quali la gravità delle condotte e l'intensità del dolo). Per Maglione la censura sulle altre voci è manifestamente infondata anche perché la pena base era già determinata al minimo edittale e non era stato applicato alcun aumento per continuazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Il giudice che effettua il bilanciamento di circostanze eterogenee non incorre in vizio di motivazione se dimostra di avere considerato e sottoposto a disamina i parametri indicati dall'art. 133 e altri dati significativi (gravità della condotta, intensità del dolo, effetti del risarcimento, ecc.).
Massime di principio
- Se l'imputato rinuncia in appello a più motivi di impugnazione, il sindacato resta limitato ai motivi effettivamente mantenuti; censure abbandonate non possono fondare un ricorso in Cassazione.
- Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti il giudice deve richiamare e valutare i parametri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione che espliciti i criteri adottati e i dati fattuali principali è sufficiente per superare il vizio di motivazione.
- Variabilità modesta della pena (riduzione minima) è compatibile se collegata a specifiche valutazioni sulle circostanze attenuanti e sulla gravità della condotta; occorre però esporre i parametri presi in considerazione.
- Contestazioni sulla determinazione della pena base o sull'aumento per continuazione sono deboli se l'imputato non le ha preservate in appello o se la pena è stata fissata al minimo edittale e non è stato applicato alcun aumento.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre ricorso.
Testo integrale
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