Cassazione Penale, Sentenza n. 34987/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riconosciuto a Colella Marco l'equa riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte non avrebbe considerato tutti gli elementi idonei a dimostrare che il Colella avesse dato o contribuito a dare causa, per dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli perché riesamini la questione relativa alla sussistenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave). La Cassazione ha indicato che il giudice di merito deve effettuare una valutazione prognostica ex ante della condotta dell'indagato, considerando fatti anteriori e successivi alla misura e gli elementi indiziari/processuali che hanno determinato l'adozione e il mantenimento della custodia, e motivare adeguatamente se tali elementi si riconducono a profili di dolo o colpa grave e se siano in rapporto causale con la detenzione.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Stabilisce il diritto all'equa riparazione e individua come causa impeditiva l'aver dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa è condizione necessaria e deve essere accertata d'ufficio.
Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)
Precisazione che il riconoscimento dell'indennizzo può prescindere dall'esistenza di un "errore giudiziario" e si fonda sul rapporto tra custodia e assoluzione o sulla sproporzione tra durata della custodia e misura della pena; il diritto all'indennizzo è incompatibile con una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato.
Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio)
Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura e, in generale, al momento della conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico.
Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002 (Guadagno)
L'assenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave) costituisce condizione necessaria per il diritto all'equa riparazione e deve essere accertata d'ufficio dal giudice, anche se non dedotta dalla parte.
Sez. 4, 23.11.2013 (Ficara) e Sez. 4, 18.2.2016 (Buccini)
Giurisprudenza che conferma l'esigenza di valutare se la condotta dell'indagato abbia potuto ingannare l'autorità e concorrere sinergicamente alla misura cautelare; tali elementi devono essere considerati nella valutazione prognostica ex ante.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è subordinato all'assenza di dolo o colpa grave dell'interessato nella causazione o nel mantenimento della misura cautelare; tale assenza va accertata d'ufficio.
- Il giudice di merito deve motivare compiutamente, con valutazione prognostica ex ante, se la condotta dell'imputato (anteriore, successiva e al momento della conoscenza del procedimento) sia idonea a integrare dolo o colpa grave.
- La semplice circostanza dell'assoluzione o della dichiarazione di non doversi procedere non esime il giudice dalla verifica degli elementi indiziari che giustificarono la misura cautelare: occorre verificare il rapporto di causa-effetto fra tali elementi e la detenzione.
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza del procedimento logico-giuridico e la completezza della motivazione del giudice di merito; carenze motivazionali rilevanti determinano annullamento e rinvio.
- In casi simili, le parti (specialmente la difesa dell'interessato) dovrebbero provare o documentare elementi idonei a dimostrare l'assenza di dolo/colpa grave; l'amministrazione resistente dovrebbe evidenziare circostanze che possano legittimare la causa impeditiva.
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