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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34987/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riconosciuto a Colella Marco l'equa riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte non avrebbe considerato tutti gli elementi idonei a dimostrare che il Colella avesse dato o contribuito a dare causa, per dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli perché riesamini la questione relativa alla sussistenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave). La Cassazione ha indicato che il giudice di merito deve effettuare una valutazione prognostica ex ante della condotta dell'indagato, considerando fatti anteriori e successivi alla misura e gli elementi indiziari/processuali che hanno determinato l'adozione e il mantenimento della custodia, e motivare adeguatamente se tali elementi si riconducono a profili di dolo o colpa grave e se siano in rapporto causale con la detenzione.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione e individua come causa impeditiva l'aver dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa è condizione necessaria e deve essere accertata d'ufficio.

  • Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)

    Precisazione che il riconoscimento dell'indennizzo può prescindere dall'esistenza di un "errore giudiziario" e si fonda sul rapporto tra custodia e assoluzione o sulla sproporzione tra durata della custodia e misura della pena; il diritto all'indennizzo è incompatibile con una condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato.

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio)

    Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura e, in generale, al momento della conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico.

  • Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002 (Guadagno)

    L'assenza della causa impeditiva (dolo o colpa grave) costituisce condizione necessaria per il diritto all'equa riparazione e deve essere accertata d'ufficio dal giudice, anche se non dedotta dalla parte.

  • Sez. 4, 23.11.2013 (Ficara) e Sez. 4, 18.2.2016 (Buccini)

    Giurisprudenza che conferma l'esigenza di valutare se la condotta dell'indagato abbia potuto ingannare l'autorità e concorrere sinergicamente alla misura cautelare; tali elementi devono essere considerati nella valutazione prognostica ex ante.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è subordinato all'assenza di dolo o colpa grave dell'interessato nella causazione o nel mantenimento della misura cautelare; tale assenza va accertata d'ufficio.
  • Il giudice di merito deve motivare compiutamente, con valutazione prognostica ex ante, se la condotta dell'imputato (anteriore, successiva e al momento della conoscenza del procedimento) sia idonea a integrare dolo o colpa grave.
  • La semplice circostanza dell'assoluzione o della dichiarazione di non doversi procedere non esime il giudice dalla verifica degli elementi indiziari che giustificarono la misura cautelare: occorre verificare il rapporto di causa-effetto fra tali elementi e la detenzione.
  • La Corte di Cassazione sindaca la correttezza del procedimento logico-giuridico e la completezza della motivazione del giudice di merito; carenze motivazionali rilevanti determinano annullamento e rinvio.
  • In casi simili, le parti (specialmente la difesa dell'interessato) dovrebbero provare o documentare elementi idonei a dimostrare l'assenza di dolo/colpa grave; l'amministrazione resistente dovrebbe evidenziare circostanze che possano legittimare la causa impeditiva.

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