Cassazione Penale, Sentenza n. 38356/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/12/2022 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra reati di furto commessi tra il 12 marzo e il 7 giugno 2015. Il ricorrente censura la valutazione del Tribunale, ritenuta in contrasto con i principi espressi da questa Corte nella sentenza di rinvio (che aveva annullato il precedente provvedimento per carenza motivazionale), sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato la valutazione svolta in sede di cognizione (Tribunale di Cremona) che aveva riconosciuto la continuazione per alcuni furti e non abbia adeguatamente motivato l'esclusione del vincolo continuativo, confondendo la mera propensione a delinquere con un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di specificità. Ha confermato che il giudice del rinvio (giudice dell'esecuzione) ha pieno potere di riesame probatorio e può formulare una nuova autonoma valutazione purché non si fondi sugli argomenti già ritenuti illogici o carenti dalla Corte di legittimità e purché si conformi all'interpretazione di diritto offerta dalla Cassazione. La Corte ha richiamato i criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione, e la necessità che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali). Ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia contestato con sufficiente specificità i profili argomentativi del Tribunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina la verifica in sede esecutiva dell'applicabilità della continuazione tra reati; la valutazione richiede una verifica degli indicatori di un disegno criminoso unitario.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Definisce il reato continuato come frutto di un'unitaria e anticipata ideazione delle più condotte; la Corte ricorda che la mera inclinazione o propensione a delinquere non integra di per sé il reato continuato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per il deposito/trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di rivedere compiutamente la prova e di formulare una nuova valutazione sulla continuazione, ma non può riproporre argomentazioni già censurate dalla Corte di Cassazione.
- Per riconoscere la continuazione occorrono indicatori concreti di un disegno criminoso unitario: omogeneità di condotte e bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità operative simili, sistematicità e pianificazione almeno nelle linee essenziali.
- La mera ripetizione di reati o la propensione a delinquere non sono sufficienti a fondare la continuazione; è necessaria la prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo episodio.
- Una valutazione favorevole alla continuazione espressa in sede di cognizione è rilevante ma non vincolante per il giudice dell'esecuzione; se il giudice dell'esecuzione la disattende, deve fornire motivazione adeguata e specifica.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile e può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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