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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44214/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto del 15/09/2022 della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Roma nei confronti di numerosi beni (immobili, polizza vita, saldi bancari) ritenuti riferibili a utilità derivanti da evasione fiscale e reimpiegate tramite società riconducibili a Bolondi Giancarlo. I motivi di impugnazione principali erano: 1) vizio di diritto interpretativo dell'art. 18 comma 4 d.lgs. n.159/2011 e conseguente ineleggibilità della confisca per sproporzione in presenza di residenza all'estero; 2) violazione del diritto alla prova e al contraddittorio ai sensi dell'art. 7 comma 4bis d.lgs. n.159/2011 per diniego di escussione testi chiave; 3) difetto di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisti confiscati e violazione del diritto di difesa; 4) contestazione dell'estensione temporale della pericolosità (2004-2019); 5) censura della mancata valutazione della redditività lecita e della sua incidenza sul giudizio di sproporzione. I terzi (Giacomo, Alessandra, Vacchini) deducevano buona fede o mancanza di correlazione temporale per alcuni beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso principale, nei limiti indicati, parzialmente fondato. In particolare: - ha respinto la doglianza relativa all'interpretazione restrittiva dell'art. 18 comma 4 d.lgs. 159/2011 (ossia ha affermato che la residenza all'estero non impedisce in astratto la confisca di prevenzione se sussiste correlazione temporale e prova della derivazione illecita, con la sproporzione quale parametro indiziario); - ha invece accolto il ricorso per violazione del diritto alla prova (art. 7 comma 4bis), ritenendo illegittimo il diniego, e ha annullato con rinvio il decreto impugnato nei confronti di Bolondi Giancarlo disponendo che la Corte d'Appello riesamini la questione ammettendo le prove non assunte in contraddittorio (nuovo collegio); - ha ritenuto assorbite le censure relative alla estensione temporale della pericolosità e alla valutazione della redditività lecita, che dovranno essere riesaminate in sede di rinvio; - quanto ai terzi, ha accolto il ricorso di Bolondi Giacomo e Bolondi Alessandra limitatamente all'immobile di Moneglia (acquisto originario nel 2000, precedente al periodo di pericolosità), con annullamento della confisca per quel bene; ha rigettato le restanti doglianze dei terzi e il ricorso di Vacchini (polizza) ritenendo provata la provenienza dalle risorse di Bolondi. Disposto il rinvio per nuovo esame sul punto probatorio con diverso collegio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 1 comma 1 lett. B

    Individua le fattispecie tipiche di pericolosità rilevanti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte considera la pericolosità accertata in relazione alle condanne e sentenze penali pregresse.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 18 comma 4

    Non è norma limitativa che impedisca automaticamente la confisca per soggetti residenti all'estero: la Corte afferma che, se sussiste una regolare trattazione e la correlazione temporale, la confisca può essere disposta anche per chi ha residenza estera; la sproporzione resta parametro indiziario della derivazione illecita.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 7 comma 4bis

    Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.

    Riconosce al soggetto proposto il diritto alla prova nel procedimento di prevenzione; il giudice ha il potere/dovere di ammettere le prove rilevanti salvo quelle vietate o superflue; il diniego ingiustificato costituisce violazione di legge rilevante e sanabile con annullamento e rinvio.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 23

    Regola il procedimento per le misure patrimoniali richiamando le disposizioni del titolo I (fra cui art. 7): la Corte rileva che le norme procedurali che disciplinano la prova si applicano anche alla fase patrimoniale, dunque il diritto alla prova è operativo anche per la confisca di prevenzione.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 24 comma 1

    Disciplina la confisca dei beni riferibili al soggetto pericoloso anche se intestati a terzi; la Corte ribadisce che l'accusa deve dimostrare l'impiego di risorse del proposto o la fittizietà dell'intestazione con elementi di gravità, precisione e concordanza.

  • Corte costituzionale, sent. n.24 del 2019

    La sentenza è richiamata per l'interpretazione della funzione probatoria della 'sproporzione': tale parametro costituisce un mezzo indiziario per presumere la provenienza illecita, non un ostacolo sostanziale all'ablazione patrimoniale quando sussista correlazione temporale e pericolosità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. Spinelli e SU su ricusazione Lapelosa)

    Richiamate come principi orientativi: le misure di prevenzione hanno natura di strumento recuperatorio della ricchezza 'derivata' dall'attività illecita; il procedimento di prevenzione è sempre più soggetto ai principi del giusto processo e quindi a garanzie procedurali estese.

Massime di principio

  • La residenza anagrafica all'estero non esclude automaticamente la confisca di prevenzione: se è dimostrata la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni, e sussistono indizi di derivazione illecita (anche tramite il criterio della sproporzione), la confisca può essere disposta.
  • L'art. 7 comma 4bis d.lgs. 159/2011 ha introdotto un vero diritto alla prova nel procedimento di prevenzione: il giudice deve ammettere le prove rilevanti salvo che siano vietate o superflue; un diniego ingiustificato può portare all'annullamento e al rinvio per integrazione istruttoria.
  • La 'sproporzione' tra patrimonio e redditi leciti è un parametro indiziario (semplificazione probatoria) e non un ostacolo sostanziale alla confisca: serve come elemento per ricostruire la provenienza illecita insieme alla prova della pericolosità e alla correlazione temporale.
  • La prova dell'impiego di risorse proprie da parte del terzo titolare dell'immobile spezza il nesso di riferibilità; la buona fede del terzo non è sufficiente a preservare la proprietà se il bene è stato acquistato con risorse del soggetto pericoloso.
  • Il rigetto di prove chiave in fase istruttoria deve essere dedotto e può essere esaminato in sede di legittimità; la Cassazione può annullare e rinviare per acquisire le prove non ammesse, ordinando nuovo esame da parte di diverso collegio.
  • Nel valutare la confisca, occorre sempre verificare la correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizione dei beni: acquisti anteriori al periodo di pericolosità interrompono la riferibilità e possono escludere la confisca.
  • Le questioni processuali derivate dal procedimento di prevenzione sono soggette alle garanzie del giusto processo: limiti procedurali formali non sempre determinano nullità, ma le violazioni rilevanti della disciplina probatoria sono deducibili e possono portare a rimedi utili per la parte.

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