Sentenza n. 125/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata mediante deposito in data 2 agosto 2022, non notificata, con la quale era respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del 1° ottobre 2012, notificato il 5 ottobre 2012, emesso dal Comune di Messina contenente l’annullamento della concessione edilizia - n. 67/2012 A – tacitamente assentita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento comunale della concessione edilizia n. 67/2012 A tacitamente assentita
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato nel 2012 un’istanza ai sensi dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 6/2010 per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato esistente a Messina, mediante tecniche di bioedilizia e impiego di fonti energetiche alternative. Il progetto prevedeva destinazioni alberghiere e residenziali, nonché un ampliamento volumetrico. Il Comune aveva annullato la concessione edilizia tacitamente assentita. Con la precedente sentenza parziale n. 83/2025 il CGARS aveva già respinto le censure procedimentali relative alla partecipazione e alla formazione del silenzio-assenso, accogliendo invece la censura concernente la preclusione del cambio di destinazione d’uso. Restava da esaminare il motivo relativo al computo delle volumetrie e alla conformità dell’intervento ai limiti del piano casa. A tal fine era stata disposta una verificazione. Il verificatore aveva quantificato il volume esistente in 19.043,4 mc e quello di progetto in 33.620,9 mc, rilevando un incremento del 76,5%, superiore agli incrementi consentiti dalla disciplina regionale del piano casa. La società contestava il computo, sostenendo: l’applicabilità del Protocollo d’intesa del 2011 sul criterio del vuoto per pieno; la computabilità nel volume esistente del cantinato recuperabile; l’esclusione dal volume di progetto del piano portico destinato a parcheggio, dei vani scala, degli ascensori, dei ballatoi e degli altri spazi tecnici e comuni; nonché l’insufficienza dei parcheggi considerati dal verificatore. Deduceva quindi violazione della disciplina urbanistica, illogicità ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria ed error in iudicando.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con annullamento del provvedimento comunale. Il CGARS ha ritenuto non più discutibili le questioni già definite dalla sentenza parziale n. 83/2025 e ha considerato regolare il contraddittorio nella verificazione. La verificazione è stata ritenuta completa quale accertamento tecnico non valutativo, ma i suoi risultati hanno evidenziato la complessità dei profili che il Comune avrebbe dovuto esaminare. In particolare, il progetto faceva riferimento al Protocollo d’intesa del 2011, fondato sul criterio del vuoto per pieno, e ciò imponeva all’amministrazione un approfondimento istruttorio, anche per verificare l’uniformità dell’azione edilizia e l’eventuale recepimento del criterio in precedenti pratiche. Il Comune non aveva adeguatamente motivato il mancato computo del piano aperto destinato a parcheggio tra i parcheggi prescritti dalla legge, pur includendolo nel volume dell’edificio. Avrebbe dovuto distinguere i parcheggi obbligatori, qualificabili come opere di urbanizzazione e realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici, dai parcheggi pertinenziali eventualmente eccedenti la misura minima. Parimenti, risultava omessa un’attenta valutazione dei volumi tecnici e degli spazi comuni non abitabili, del cantinato e della relativa destinazione progettuale, nonché delle disposizioni dell’art. 3 delle NTA del PRG sul calcolo della volumetria. Il provvedimento negativo era quindi affetto da carenza di istruttoria e motivazione, non avendo l’amministrazione esaminato compiutamente i parametri applicabili né esplicitato le ragioni di contrasto del progetto con la disciplina urbanistica e con le destinazioni previste. L’annullamento è disposto facendo salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione, da svolgersi nel rispetto dei rilievi della sentenza. Le spese del doppio grado sono state compensate, con refusione del contributo unificato alla società; il Comune è stato inoltre condannato al pagamento definitivo del compenso del verificatore.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Sicilia n. 6/2010
Gli immobili oggetto degli interventi mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d’uso autorizzabili dai comuni.
La disciplina del piano casa consente interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico nei limiti previsti e non esclude in assoluto i cambi di destinazione d’uso, purché autorizzabili dal Comune. La decisione richiama inoltre la necessità di verificare i limiti quantitativi dell’incremento e la conformità delle destinazioni progettuali.
art. 11 d.l. n. 112/2008
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana
La disposizione è richiamata per illustrare la finalità del piano nazionale di edilizia abitativa e la sua connessione con l’incremento e il recupero del patrimonio immobiliare, nel rispetto dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni.
art. 1 l.r. Sicilia n. 4/2005
È richiamato quale fonte di ulteriori incentivi volumetrici utilizzati nel progetto, distinti dall’incremento previsto dal piano casa.
art. 3 NTA del PRG di Messina
La disposizione disciplina i criteri di computo dei volumi, l’esclusione o il trattamento dei volumi tecnici e degli spazi comuni e la considerazione dei piani destinati a parcheggio. Il Comune avrebbe dovuto motivare specificamente la conformità del proprio computo a tali criteri.
art. 36 NTA del PRG di Messina
È richiamato in relazione alla possibile recuperabilità urbanistica del cantinato mediante variazione della destinazione d’uso e adeguamento delle superfici a parcheggio, profilo che il Comune avrebbe dovuto esaminare.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per la memoria depositata dall’appellante prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla o nega un titolo edilizio sulla base del mancato rispetto dei limiti volumetrici, deve individuare e applicare in modo coerente i criteri di computo previsti dagli strumenti urbanistici, motivando specificamente sulle componenti incluse o escluse dal volume esistente e da quello di progetto.
- La presenza di un criterio di computo volumetrico desunto da un protocollo o indirizzo applicato in precedenti pratiche edilizie, anche se non formalmente recepito, impone all’amministrazione un approfondimento istruttorio sulla sua rilevanza e sull’uniformità dell’azione amministrativa; il relativo rigetto non può essere apodittico.
- Nel computo della volumetria di un intervento edilizio, l’amministrazione deve esaminare specificamente il trattamento dei piani destinati ai parcheggi obbligatori, distinguendoli dai parcheggi pertinenziali eccedenti, nonché verificare se la disciplina urbanistica ne preveda l’esclusione dal volume o la realizzabilità in deroga.
- La valutazione della conformità volumetrica richiede l’esame motivato dei volumi tecnici, degli spazi comuni non abitabili e dei locali accessori, secondo le definizioni e i criteri contenuti nelle norme tecniche di attuazione applicabili.
- La verificazione costituisce uno strumento di accertamento tecnico non valutativo; le sue risultanze non sostituiscono l’attività amministrativa di qualificazione giuridica e ponderazione, né esonerano l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione completa sulle contestazioni e sulle alternative interpretative prospettate dall’interessato.
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