Cassazione Penale, Sentenza n. 24306/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva confermato la valutazione indiziaria e l'esigenza cautelare per sei capi (n. 174, 175, 177, 179, 184, 190) relativi a detenzione e porto illegale di armi; il ricorso articolava due motivi: (1) vizi motivazionali nella valutazione della gravità indiziaria per i capi confermati (sostenendo tra l'altro che le conversazioni si riferivano ad armi giocattolo e non a armi vere); (2) violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e/o generici: il primo motivo era viziato per approssimazione e mancata specificazione delle parti di provvedimento contestate e quindi non conforme ai requisiti dell'art. 581 c.p.p.; la censura sostanzialmente chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di cassazione (vietato sovrapporre la valutazione delle risultanze processuali del giudice di merito). Anche il secondo motivo chiedeva la sostituzione del giudizio del merito sulla gravità del pericolo di recidiva senza indicare una violazione normativa precisa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 895/1967, artt. 2 e 4
Norme penali relative alla detenzione e al porto illegale di armi; indicano i reati per i quali l'imputato era indagato e per i quali si valutavano i gravi indizi di colpevolezza.
Art. 606 cod. proc. pen., lett. e
Richiamato dalla Corte nel senso che i vizi invocati dovevano rientrare nelle fattispecie di legittimità deducibili in cassazione (la Corte sottolinea che non si può lamentare genericamente una 'carenza della motivazione' ma deve emergere la manifesta illogicità della motivazione quando prospettata).
Art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Principio applicato per escludere motivi che impongano alla Corte una rivalutazione dei fatti e delle risultanze (motivi non consentiti in cassazione contro misure cautelari quando consistono in una diversa valutazione del merito).
Art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d
Imposto come requisito dell'atto di impugnazione l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto il ricorso carente perché non ha indicato in modo specifico le ragioni contro la motivazione del provvedimento impugnato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito ribaltare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Le censure generiche o approssimative sulla 'carenza della motivazione' sono inammissibili: il ricorrente deve indicare puntualmente le parti del provvedimento contestate e le ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.p.p.).
- Per contestare la valutazione indiziaria è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non semplicemente esprimere un diverso apprezzamento delle conversazioni o delle prove.
- Le deduzioni che impongono alla Corte di sostituirsi al giudice di merito circa la valutazione del pericolo di recidiva o delle esigenze cautelari sono precluse e portano all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare responsabilità pecuniarie: pagamento delle spese processuali e, se ravvisati profili di colpa, pagamento di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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