Cassazione Civile, Ordinanza n. 05130/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La parte esecutata aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di vendita emessa nel processo esecutivo immobiliare e contro gli atti prodromici, in particolare due atti di pignoramento e le relative note di trascrizione. Sosteneva che le note di trascrizione fossero state provenute da soggetti non abilitati, poiché non sottoscritte dal difensore munito di procura speciale, e quindi affette da nullità radicale. Deduceva inoltre che, trattandosi di nullità assoluta, l'opposizione non fosse soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.; in via ulteriore contestava l'affermazione del giudice di merito secondo cui la nota di trascrizione non sarebbe atto processuale e, quindi, non richiederebbe la sottoscrizione del difensore. La Corte ha esaminato direttamente il motivo, ritenendolo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., osservando che anche le nullità insanabili, comprese quelle per difetto di ius postulandi o di rappresentanza/capacità, devono essere fatte valere nel termine decadenziale proprio dell'opposizione agli atti esecutivi. Ha inoltre affermato che la questione sulla natura processuale della nota di trascrizione era comunque infondata, richiamando la giurisprudenza secondo cui la nota di trascrizione è documentazione amministrativa e non atto di parte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 125 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della sottoscrizione dell'atto da parte del difensore munito di procura.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità processuali; la Corte ha però escluso che la nullità denunciata consentisse di sottrarsi al termine decadenziale dell'opposizione agli atti esecutivi.
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine di decadenza; tale termine opera anche quando si deducano nullità insanabili degli atti del processo esecutivo.
art. 159 c.p.c.
La Corte ha escluso l'operatività della regola di propagazione delle nullità processuali nel contesto dell'opposizione agli atti esecutivi, richiamando la natura autonoma dei singoli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c. anche quando la parte deduca nullità radicali o insanabili dell'atto, incluse quelle relative al difetto di ius postulandi, di rappresentanza o di capacità processuale.
- Nel processo esecutivo, la finalità di assicurare una rapida chiusura della fase espropriativa prevale sull'esigenza di far valere senza limiti temporali le nullità degli atti, sicché tali vizi non sono sottratti al regime decadenziale dell'opposizione agli atti esecutivi.
- La parte soccombente non ha interesse né onere di impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dal giudice dopo una statuizione pregiudiziale di inammissibilità o tardività, poiché esse non incidono sulla decisione utile della causa.
- La nota di trascrizione del pignoramento ha natura di documentazione amministrativa e non costituisce atto di parte; pertanto, la sua eventuale irregolarità formale non consente di configurarla come atto processuale da sottoporre alle regole proprie degli atti di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →