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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17892/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza, originariamente proposta come "annullamento con remissione in termini per l'impugnazione" nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Roma che lo aveva condannato per violazioni dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Il difensore sosteneva che si trattava di una impugnazione ordinaria ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 274/2000 e che il Tribunale aveva erroneamente qualificato la domanda come istanza di rescissione del giudicato; denunciava inoltre vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di condanna era ormai passata in cosa giudicata e che, in presenza di tale irrevocabilità, l'impugnazione ordinaria non poteva efficacemente essere proposta senza previa o concomitante richiesta di restituzione nel termine. Inoltre, per le nullità assolute derivanti da celebrazione del processo in assenza (omessa citazione), la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n.15498/2020) stabilisce che il rimedio adeguato è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; dunque la qualificazione come rescissione era fondata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-bis e 5-ter

    Norma sostanziale per la quale il ricorrente era stato condannato; usata per descrivere il titolo della sentenza impugnata ma non centrale nella decisione sulla procedura di impugnazione.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 39

    Regola l'impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace; il ricorrente sosteneva che la sua istanza fosse un'impugnazione ordinaria ai sensi di questa norma, ma la Corte ha osservato che, trattandosi di sentenza ormai definitiva, l'impugnazione ordinaria da sola non avrebbe avuto effetto senza la restituzione nel termine.

  • codice di procedura penale, art. 175

    Norma sulla restituzione nel termine; la Corte ha rilievo che il rimedio della restituzione è il mezzo per far fronte all'omessa impugnazione nei casi in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, sebbene la sua applicabilità diretta alle sentenze del giudice di pace sia controversa.

  • codice di procedura penale, art. 629-bis

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; la Corte ha richiamato tale istituto come il rimedio corretto per far valere le nullità assolute e insanabili derivanti dalla celebrazione del giudizio in assenza, quando la sentenza è già passata in cosa giudicata.

  • codice di procedura penale, art. 670

    Norma sull'incidente di esecuzione; la Corte ha richiamato l'inapplicabilità di questo rimedio per le nullità assolute una volta intervenuto il passaggio in cosa giudicata, come indicato dalla giurisprudenza.

  • Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020 (Rv. 280931)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce che le nullità assolute ed insanabili derivanti da omessa citazione non sono deducibili mediante incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) dopo il passaggio in giudicato, e che la via esperibile è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Se la sentenza è già passata in cosa giudicata, un'impugnazione ordinaria proposta da sola è inefficace: occorre prima o insieme richiedere la restituzione nel termine o, se si tratta di nullità assolute derivanti da celebrazione in assenza, esperire la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • Le nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, se assolute e insanabili, non possono essere sanate tramite incidenti di esecuzione o rimedi idonei solo prima del passaggio in giudicato; dopo la definitività il rimedio corretto è la rescissione del giudicato.
  • La qualificazione dell'atto difensivo è determinante: la procura speciale e l'oggetto dell'atto devono essere coerenti con il rimedio proposto (rimessione/restituzione nel termine vs rescissione); diversità ontologica e di petitum impediscono la semplice riqualificazione se la procura non lo consente.
  • Il principio di conservazione del petitum si applica alle impugnazioni ma non estende automaticamente altre tipologie di rimedi come la restituzione nel termine; quindi attenzione a come è formulata la domanda.
  • In caso di dubbio sulla strategia processuale quando la sentenza rischia di essere irrevocabile, è prudente proporre sia l'impugnazione ordinaria che la richiesta di restituzione nel termine o, se del caso, la rescissione del giudicato, per non incorrere in inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La mancata cura della tempestività e della corretta tecnica processuale può comportare condanna alle spese e sanzioni accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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