Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione ha recuperato le imposte ordinarie di trasferimento, ritenendo decaduta l’agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita all’acquisto di un fondo rustico. Il recupero era fondato sul fatto che, prima del decorso del quinquennio, il fondo era stato concesso in affitto a un’altra società agricola mediante scrittura privata registrata. La contribuente ha contestato la decadenza sostenendo che il fondo era stato affidato a soggetto avente i requisiti agricoli richiesti e che vi era sostanziale coincidenza tra le due compagini sociali e gli amministratori, con continuità della coltivazione diretta. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, in combinato disposto con l’art. 11 del D.Lgs. 228/2001 e con l’art. 2, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 99/2004, sostenendo che l’esclusione della decadenza opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e non può essere estesa, in via interpretativa o analogica, a un affitto tra società; ha inoltre contestato l’accertamento di fatto sulla sovrapponibilità delle compagini sociali.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, chiarendo che la sospensione feriale dei termini processuali è cumulabile con la sospensione straordinaria per la definizione agevolata solo quando i relativi periodi non si sovrappongono, mentre se la scadenza cade dopo la fine della sospensione straordinaria opera anche la sospensione feriale. Nel merito, ha richiamato il principio già affermato in tema di piccola proprietà contadina secondo cui la non decadenza dai benefici ex art. 11 del D.Lgs. 228/2001 opera anche quando l’affitto o la vendita siano in favore di una società, di persone o di capitali, con oggetto sociale agricolo e compagine composta esclusivamente da soggetti legati al beneficiario da vincoli familiari. Ha quindi ritenuto che la censura dell’Agenzia investisse un accertamento di fatto sulla sovrapponibilità delle compagini sociali, non sindacabile in cassazione, e l’ha dichiarata inammissibile sotto tale profilo. Per tali ragioni il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese e senza raddoppio del contributo unificato per l’esenzione delle amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009
Norma agevolativa sulla piccola proprietà contadina applicata all’acquisto del fondo rustico; la Corte la legge in coordinamento con le norme che disciplinano l’esclusione della decadenza.
art. 11, D.Lgs. 228/2001
L’esclusione della decadenza dai benefici può operare anche quando il fondo sia affittato o venduto a una società agricola, purché ricorrano i requisiti sostanziali individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 2, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 99/2004
Norma richiamata per estendere il regime agevolativo agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole in presenza dei requisiti previsti.
art. 2135 c.c.
Il riferimento all’oggetto sociale agricolo serve a verificare la riconducibilità dell’attività della società all’impresa agricola.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione, soggetto alle sospensioni previste dalla normativa speciale e feriale.
art. 1, comma 199, L. 197/2022
Prevede la sospensione straordinaria dei termini nelle liti definibili, considerata nel calcolo della tempestività del ricorso.
L. 742/1969
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali, ritenuta cumulabile solo quando non sia assorbita dalla sospensione straordinaria.
art. 39, comma 12, D.L. 98/2011
Citato in giurisprudenza conformativa sul principio di non cumulabilità quando i periodi di sospensione si sovrappongono.
art. 6, comma 11, D.Lgs. 118/2019
Richiamato per analogia sul medesimo criterio di non cumulabilità delle sospensioni processuali coincidenti.
art. 6, comma 11, D.L. 119/2018
Citato come esempio di sospensione straordinaria non cumulabile con quella feriale nei casi di coincidenza temporale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte esclude la condanna aggravata nel caso di specie.
Massime di principio
- In materia di piccola proprietà contadina, la decadenza dall’agevolazione non si verifica se il fondo è alienato o concesso in affitto a una società agricola che presenti un oggetto sociale coerente con l’art. 2135 c.c. e una compagine esclusivamente composta da soggetti legati al beneficiario da rapporti familiari rilevanti.
- Le norme agevolative tributarie devono essere interpretate in modo coerente con la loro finalità, ma senza travalicare il dato normativo: l’estensione a società è ammissibile solo quando ricorrano i requisiti sostanziali individuati dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In cassazione non è sindacabile l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sovrapponibilità delle compagini sociali o sulla continuità dell’attività agricola, salvo che si deduca un vizio processualmente rilevante nei limiti consentiti.
- La sospensione feriale dei termini processuali si cumula con una sospensione straordinaria solo se i rispettivi periodi non coincidono; se la scadenza maturata per effetto della sospensione straordinaria cade dopo la fine del periodo feriale, opera anche la proroga feriale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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