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Ordinanza

Ordinanza n. 2875/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera n. 17/26/CSP dell'11 marzo 2026, notificata in data 25 marzo 2026, con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato all'Associazione Produzione Italia il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 per la presunta violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, la proposta sanzionatoria del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.) della Puglia, l'atto di contestazione prot. n. 7/2025 del 23 ottobre 2025 e il verbale di accertamento prot. n. 20250022270 del 22 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202604856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 per la presunta violazione dell’art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera sanzionatoria dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché gli atti presupposti, tra cui la proposta sanzionatoria del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia, l’atto di contestazione e il verbale di accertamento. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte; risulta proposta una domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le esigenze cautelari fossero adeguatamente soddisfatte mediante la discussione ravvicinata del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta, per quanto emerge dal testo, una sospensione autonoma dell’efficacia della sanzione né è stata anticipata una valutazione sul fumus boni iuris. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/2021

    Disposizione indicata quale norma asseritamente violata nella delibera sanzionatoria; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di soddisfarle mediante la sollecita fissazione della discussione del merito; il TAR ha applicato tale meccanismo fissando l’udienza pubblica ravvicinata.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando una ravvicinata udienza pubblica senza necessità di disporre una distinta sospensione dell’atto impugnato.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non implica, di per sé, una valutazione favorevole sul fumus boni iuris delle censure né una decisione anticipata sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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