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Sentenza

Sentenza del 04/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Bollo auto - cartella esattoriale - termine di notificazione - terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è definitivo Bollo auto - natura di tributo locale - sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. In particolare, trattandosi di un tributo locale, la cartella o altro titolo esecutivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.

La decisione

La controversia viene risolta nel senso che, per il bollo auto, il procedimento di riscossione è regolato dall'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006. La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Se notificata oltre tale termine, la pretesa è decaduta e la cartella deve essere annullata o comunque non può validamente fondare la riscossione.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 163

    Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La norma stabilisce il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale relativa ai tributi locali, tra cui rientra la tassa automobilistica. Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Massime di principio

  • Il bollo auto è qualificato come tributo locale ai fini della disciplina della riscossione.
  • Non è sufficiente che l'accertamento sia stato emesso: occorre verificare quando è divenuto definitivo, poiché da tale momento si calcola il termine per notificare il titolo esecutivo.
  • La cartella o l'ingiunzione deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento; il superamento del termine comporta decadenza della pretesa.
  • In caso di contestazione, è necessario controllare la data di definitività dell'accertamento, la data di notifica della cartella e l'eventuale presenza di atti validamente notificati che abbiano inciso sul procedimento.
  • La decadenza riguarda il potere dell'ente di procedere alla riscossione mediante quel titolo e deve essere valutata sulla base delle date effettive risultanti dagli atti.

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