Cassazione Penale, Sentenza n. 02297/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi messo alla guida di un'autovettura nonostante fosse sottoposto a un avviso orale del Questore e non fosse titolare di patente (revocata). Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che l'avviso orale prodotte nei suoi confronti era un "mero avviso orale" privo di prescrizioni o divieti specifici ex art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011, e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tale situazione non si integra la punibilità ai sensi dell'art. 73 per la guida senza patente o con patente revocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il caso rientri nel paradigma consolidato secondo cui l'avviso orale, se non accompagnato dall'enunciazione di divieti o prescrizioni specifiche ai sensi dell'art. 3, comma 4, non costituisce una misura di prevenzione né limita la libertà personale, e pertanto la guida senza patente non integra il reato ex art. 73 nel caso di "mero avviso orale". La motivazione della corte d'appello è stata ritenuta apparente perché non ha dimostrato fattualmente l'esistenza di prescrizioni specifiche; ne è conseguito che l'addebito è radicalmente insussistente e la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte ha ritenuto che la norma non trova applicazione per la condotta di guida senza patente quando il soggetto è stato destinatario soltanto di un mero avviso orale privo di specifiche prescrizioni: in tale ipotesi manca la rilevanza penale ai sensi dell'art. 73.
art. 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"tenere una condotta conforma a legge"
L'art. 3, comma 4, individua divieti e prescrizioni che, se effettivamente imposti nell'avviso orale, possono incidere sulla libertà personale. In assenza di tali divieti/prescrizioni l'avviso orale è 'mero' e non determina rilevanza penale per la guida senza patente.
Massime di principio
- Un avviso orale del Questore, se privo di divieti o prescrizioni specifiche ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, è un "mero avviso" e non costituisce misura di prevenzione: non può di per sé rendere penalmente rilevante la guida senza patente o con patente revocata.
- Il giudice penale deve sempre verificare il contenuto formale e sostanziale dell'avviso orale: la mera indicazione di mantenere una condotta conforme alla legge non equivale all'imposizione di divieti espressi richiesti dalla norma.
- Se la mancanza di prescrizioni specifiche rende radicalmente insussistente l'addebito, la Cassazione può annullare senza rinvio (anziché rinviare) quando è chiara l'inesistenza del fatto costitutivo del reato.
- In situazioni analoghe, l'azione difensiva dovrebbe ottenere copia integrale del verbale/avviso orale e dimostrare l'assenza di divieti specifici per sostenere la non punibilità.
- Se l'avviso orale contiene invece prescrizioni chiare e divieti riferibili all'attività in concreto contestata (es. divieto di guidare), la condotta successiva può assumere rilevanza penale ai sensi delle norme sulle misure di prevenzione.
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