Cassazione Penale, Ordinanza n. 04635/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., la carenza di motivazione e l'illogicità della decisione, in particolare per l'omessa valutazione dell'attualità delle condizioni che giustificano il regime speciale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la tenuta argomentativa del provvedimento, sostenendo che gli elementi valorizzati fossero irrilevanti, equivoci o non pertinenti rispetto alla persistenza dei presupposti per la proroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nei limiti del sindacato di legittimità avverso il provvedimento in tema di proroga del 41-bis, sono deducibili solo vizi di violazione di legge; la censura proposta, benché formalmente incardinata sull'art. 606, lett. b), c.p.p., investiva in realtà la motivazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la proroga del regime differenziato richiede un giudizio di merito sull'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, fondato su tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti, relativi alla persistenza del pericolo originario. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua, basata sul ruolo del condannato nella cosca, sulla permanenza di legami familiari nel sodalizio e sulla perdurante operatività del gruppo criminale, oltre che sull'assenza di segnali di dissociazione o recupero. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Avverso il provvedimento di proroga impugnato in cassazione sono denunciabili solo vizi di violazione di legge; il controllo del Tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime differenziato può invece estendersi anche alla motivazione e alla verifica dei presupposti sostanziali.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
L'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale va compiuto mediante un apprezzamento complessivo di merito, valorizzando i parametri indicati dalla norma in modo non esaustivo.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Nel caso esaminato il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, atteneva in realtà a censure di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, sono deducibili soltanto vizi di violazione di legge; le doglianze che mirano a contestare il percorso argomentativo del provvedimento sono inammissibili se non si traducano in una reale violazione normativa.
- La proroga del 41-bis presuppone una valutazione di merito sulla perdurante attualità del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale, da svolgere alla luce di tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti, senza che sia indispensabile la sopravvenienza di nuovi fatti.
- È sufficiente, a sorreggere la proroga, una motivazione che valorizzi il ruolo del detenuto nel sodalizio, la persistenza della struttura criminale e l'assenza di elementi concreti di dissociazione o recupero alla legalità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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