Cassazione Penale, Sentenza n. 24292/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santinon era stato condannato dal Tribunale di Piacenza e la condanna confermata dalla Corte di Appello di Bologna per due episodi di truffa (art. 640 c.p.) del 7 e 9 maggio 2016: in entrambi i casi avrebbe indotto le titolari di due tabaccherie a ricaricare 500 euro su carte PostePay, tramite banconote poi risultate false. Il ricorso in Cassazione deduceva vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: contestava l'identificazione dell'imputato (solo una persona offesa, Binelli, lo aveva individuato fotograficamente con elevata certezza ma non in dibattimento; l'altra persona offesa, Aliprandi, non era riuscita a individuare l'autore), l'incongruenza sulla presenza di tatuaggi che Binelli aveva indicato ma che non ricorrevano nelle foto del ricorrente, la presunta insufficienza delle riprese di videosorveglianza a individuare con certezza il Santinon e l'argomento che le carte PostePay erano state denunciate come smarrite dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di Appello: l'identificazione precoce operata da Binelli è stata valutata più attendibile rispetto al riconoscimento effettuato a distanza di anni; la mancata identificazione da parte di Aliprandi è stata compensata dalle immagini di videosorveglianza che mostrano fattezze compatibili con il ricorrente; il fatto che la ricarica sia stata eseguita su carta intestata al Santinon è prova che egli ha beneficiato del provento del reato; la denuncia di smarrimento delle carte, presentata successivamente ai fatti, è stata considerata un artificio. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Cassazione non è chiamata a riconsiderare i fatti e la valutazione della prova se non in presenza di vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equa di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che sanziona la truffa; applicata per i due episodi contestati in cui l'imputato, tramite artifizi e raggiri, si sarebbe procurato indebitamente le ricariche sulle carte PostePay
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che le parti non avevano chiesto la trattazione orale e che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (richiamata nei principi)
Richiamata per ribadire il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della motivazione e non del merito: la Corte non può riesaminare i fatti e la valutazione della prova salvo carenze di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- In tema di identificazione di un imputato, un riconoscimento effettuato in epoca prossima ai fatti ha maggiore attendibilità rispetto a un riconoscimento effettuato molti anni dopo
- La mancata identificazione da parte di una persona offesa può essere compensata da elementi di prova diversi (es. riprese di videosorveglianza) che risultino compatibili con le fattezze dell'imputato
- La titolarità della carta sulla quale è stato accreditato il provento del reato rappresenta un elemento probatorio rilevante per dimostrare che l'imputato ha beneficiato del profitto illecito
- Denunce o dichiarazioni rese in epoca successiva ai fatti (es. denuncia di smarrimento della carta) possono essere valutate come artifici o elementi indicativi di tentativi di eludere responsabilità
- In Cassazione non è consentito un nuovo giudizio di merito: le censure sulla valutazione della prova sono ammissibili solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali
- Presentare un ricorso che si limiti a sollecitare una diversa valutazione della prova, senza far emergere vizi formali o motivazionali rilevanti, espone al rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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