Sentenza del 02/07/2020 n. 13516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento e avvisi di accertamento per IRPEF e addizionale regionale relativi agli anni 2003-2004. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in quanto la Commissione Tributaria aveva ritenuto che gli avvisi emessi nei confronti della societa' non fossero stati notificati al socio e che non potesse presumersi la conoscenza degli stessi per relationem. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo (1) che, nella ipotesi di societa' a ristretta base sociale e con socio titolare del 95%, la conoscibilita' degli avvisi societari da parte del socio rende irrilevante la mancata notifica diretta; (2) che la CTR si era limitata a un mero rinvio alla motivazione di primo grado senza valutare le eccezioni di merito sollevate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che la motivazione degli atti tributari puo' essere resa anche per relationem quando gli atti richiamati siano conoscibili dal destinatario (soprattutto in societa' a ristretta base sociale, considerato il potere del socio di prendere visione della documentazione societaria ex art. 2261 c.c.). Ha inoltre ritenuto inaccettabile il mero rinvio della CTR alla sentenza di primo grado: la corte d'appello deve dare conto, seppure sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione. La sentenza e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari puo' essere assolto anche "per relationem", mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché tali elementi siano conoscibili dal destinatario.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento dei redditi deve porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa fiscale; nel caso di societa' a ristretta base sociale detta condizione puo' essere soddisfatta dall'avviso al socio che rinvia per relationem a quello societario notificato alla societa'.
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32
articolo 1 (modifica dell'art. 42 DPR 600/1973)
Ha ribadito/clarificato il contenuto dell'art. 42 DPR 600/1973 in tema di motivazione e conoscibilita' degli atti.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza d'appello puo' richiamare la motivazione di primo grado solo se il giudice del gravame fornisce un'adeguata, anche sintetica, esposizione delle ragioni della conferma; non e' ammesso un mero e acritico rinvio.
Codice Civile
Riconosce al socio il diritto di consultare la documentazione societaria, elemento che giustifica la valutazione della conoscibilita' degli atti societari da parte del socio.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" e' valida se l'atto richiamato e i relativi elementi siano conoscibili dal destinatario; la sola mancata notifica non esclude automaticamente la possibilita' di motivazione per relationem.
- In societa' a ristretta base sociale, il potere del socio di consultare la documentazione societaria (art.2261 c.c.) rende plausibile che egli possa conoscere gli atti notificati alla societa', quindi la conoscibilita' va valutata concretamente.
- Il giudice d'appello non puo' limitarsi a un mero rinvio alla sentenza di primo grado: deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni che giustificano la conferma rispetto ai motivi di gravame.
- In casi simili conviene produrre ed evidenziare fatti e prove sulla effettiva conoscibilita' dell'atto (es. partecipazione, accesso ai libri sociali, ruolo di amministratore) quando si invochi la motivazione per relationem.
- Se si agisce in difesa del contribuente, e' utile dimostrare l'assenza di elementi che rendano l'atto societario conoscibile dal socio; se si agisce per l'Amministrazione, va documentata la concreta possibilità di conoscenza da parte del socio.
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