Cassazione Penale, Sentenza n. 22532/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e la contestuale concessione della detenzione domiciliare ex art.47-ter L.354/1975; il ricorrente denunciava che il Tribunale aveva motivato il rigetto unicamente valorizzando la gravità del reato (tentato omicidio del 18/10/2020) e il mancato risarcimento della persona offesa, omettendo di valutare gli elementi favorevoli risultanti dalla relazione dell'UEPE e dalle informazioni di polizia (assenza di pendenze, disponibilità ad attività riparative, situazione socio-familiare, condotta post-fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata: ha censurato il fatto che il Tribunale avesse posto esclusivo rilievo sulla gravità del reato e sulla mancata riparazione, senza confrontare e valutare adeguatamente gli elementi positivi emersi dalla relazione UEPE e dalle informazioni di polizia (condotta successiva, assenza di pendenze, disponibilità ad attività riparative, condizioni economiche). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, legge n. 354 del 1975
art. 47-ter comma 1 legge n.354/1975
norma che disciplina la detenzione domiciliare per particolari categorie (es. ultrasettantenni); nel caso è stata applicata dal Tribunale come misura alternativa già concessa, mentre la controversia riguardava il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Corte costituzionale, sent. n. 377 del 5/12/1997
Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377
richiamata per definire la finalità dell'affidamento in prova come misura esecutiva esterna mirata al reinserimento sociale sulla base di una prognosi favorevole risultante dall'osservazione della personalità.
Giurisprudenza della Cassazione (principi di nomofilachia)
ex multis, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019; Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999; Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015; Sez. 1, n. 5981 del 21/9/2016 (dep. 2017)
Consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova, non possono avere di per sé rilievo decisivo la gravità del reato o il mancato risarcimento; il giudizio prognostico deve basarsi sull'analisi complessiva della personalità e della condotta successiva, valutando indicatori positivi (assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte, attaccamento familiare, disponibilità ad attività riparative, condizioni economiche).
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi unicamente sulla gravità del reato: il giudice deve valutare complessivamente la personalità e la condotta successiva del condannato.
- La mancata riparazione del danno non è di per sé sufficiente a escludere l'affidamento; va valutata insieme alle condizioni economiche e alla reale disponibilità a riparare.
- Devono essere considerati e comparati tutti gli elementi favorevoli (relazioni UEPE, informazioni di polizia, assenza di pendenze, disponibilità ad attività riparative, legami familiari) e sfavorevoli prima di rifiutare la misura alternativa.
- Una motivazione carente o parziale, che non affronti i parametri indicati dalla giurisprudenza, comporta l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo esame.
- Nel nuovo giudizio il Tribunale dovrà formulare un giudizio prognostico espresso e motivato, esplicitando il peso attribuito ai singoli elementi di fatto e alle risultanze dell'osservazione della personalità.
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