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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2208 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro una cartella di pagamento notificata il 21 ottobre 2003, relativa a sanzioni per tributi evasi sui tabacchi lavorati esteri, per un importo di Euro 14.801.273,95. Con il primo motivo ha contestato la prova e la regolarità della notifica, sostenendo che l'Amministrazione non avesse prodotto l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 140 c.p.c. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'accertamento tributario avrebbe dovuto adeguarsi al giudicato penale relativo alla sua responsabilità, senza essere limitato dai termini dell'accertamento tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza e fondato su un quesito di diritto inconferente, poiché richiamava l'art. 140 c.p.c. nonostante la cartella fosse stata notificata direttamente a mezzo posta presso il domicilio del ricorrente, a mani della figlia convivente, secondo quanto dedotto e non contestato. Inoltre, il ricorso non indicava adeguatamente la data di notifica del ricorso introduttivo, elemento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito, poiché l'inammissibilità del primo motivo ha comportato il consolidamento della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in Euro 25.000,00 a favore del Ministero e in Euro 25.000,00 a favore di Equitalia, oltre agli ulteriori accessori previsti.

Norme richiamate

  • Articoli 138, 139 e 140 c.p.c.

    Disciplinano le modalità di notificazione degli atti. L'art. 140 c.p.c. è stato ritenuto inconferente, perché nella fattispecie la cartella era stata notificata direttamente a mezzo posta e ricevuta da una familiare convivente, non mediante la procedura di irreperibilità prevista da tale norma.

  • Articolo 2697 c.c.

    Stabilisce il riparto dell'onere della prova. La censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile anche perché non aveva esposto in modo autosufficiente gli elementi necessari per verificare la contestazione della notifica e la tempestività del ricorso.

  • Articolo 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, ratione temporis, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. Il quesito formulato è stato giudicato inconferente rispetto alla concreta modalità di notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26

    Consente la notificazione della cartella di pagamento direttamente da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità è stata considerata idonea nella fattispecie.

  • Articolo 654 c.p.p.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato penale nel procedimento tributario, ma la Corte non ha esaminato la questione perché il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del primo.

  • Statuto dei diritti del contribuente, articoli 3, 7 e 10, legge n. 212 del 2000

    Sono stati invocati dal ricorrente in tema di certezza, motivazione e correttezza dell'azione amministrativa, ma non sono stati valutati nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una cartella di pagamento deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge, normalmente sessanta giorni dalla notificazione; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato tardivo.
  • Quando si contesta la notifica, è necessario individuare con precisione la modalità concreta utilizzata e indicare tutti gli elementi processuali rilevanti, inclusa la data di notificazione del ricorso introduttivo.
  • L'art. 140 c.p.c. si applica alle notificazioni in caso di irreperibilità o rifiuto secondo la procedura prevista dalla norma; non è automaticamente applicabile alle notificazioni eseguite direttamente a mezzo posta.
  • La consegna della cartella presso il domicilio del destinatario a un familiare convivente può integrare una notificazione valida, se effettuata secondo la disciplina applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti, specifici e strettamente collegati alla decisione impugnata; quesiti generici o riferiti a norme non pertinenti comportano l'inammissibilità della censura.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per un motivo preliminare, le ulteriori questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e la decisione precedente diventa definitiva.
  • Le questioni relative agli effetti del giudicato penale sul procedimento tributario devono essere sollevate tempestivamente e con specifico riferimento alla loro incidenza sulla pretesa fiscale; in questa sentenza non sono state esaminate nel merito.

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