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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17771/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riqualificato il duplice omicidio da doloso a colposo con riconoscimento dell'eccesso colposo nella legittima difesa; hanno denunciato errore di applicazione degli artt. 52 e 55 c.p. (legittima difesa e sue cause/limiti), travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato avrebbe provocato la lite e agito con intenzionalità (anche per avere tentato di allontanarsi verso l'auto mentre era armato) e che la reazione non fu mero eccesso colposo ma reazione abnorme con dolo eventuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi delle parti civili inammissibili. Pur riconoscendo la legittimazione e l'interesse delle parti civili a censurare la diversa qualificazione giuridica (da doloso a colposo) perché, in linea di principio, può incidere sulla quantificazione del danno morale, la Corte ha rilevato che i ricorrenti hanno chiesto in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio offrendo una lettura alternativa dei fatti anziché contestare la motivazione secondo i vizi consentiti (art. 606, lett. e). La sentenza impugnata è stata ritenuta dotata di motivazione logica e coerente, con adeguata ricostruzione della dinamica (rapidità dell'azione, iniziale volontà di allontanarsi, aggressione subita, sproporzione eccessiva), e quindi non viziata in termini ammissibili. Per legge i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 576, comma 1, c.p.p.

    «la parte civile può proporre impugnazione contro capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio»

    La norma delimita l'interesse della parte civile ad impugnare; la Corte ha ritenuto che, qui, l'interesse sussiste in linea di principio perché la requalificazione da doloso a colposo può riflettersi sulla gravità del danno morale e quindi sulla quantificazione del risarcimento

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Limita i motivi di censura sulla motivazione alle ipotesi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano prospettato tali vizi ma solo una diversa lettura probatoria, inammissibile in Cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio della valutazione unitaria della prova; la Corte ha richiamato la necessità di un esame complessivo e non atomistico del materiale probatorio adottato dal giudice di merito

  • art. 52 cod. pen.

    Riguarda la legittima difesa; nel caso la Corte d'Appello ha valutato che l'imputato ha subito un'offesa ingiusta e fosse legittimato a difendersi, ma abbia ecceduto nella proporzione, configurando eccesso colposo

  • art. 55 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alle cause che incidono sulla scriminante (limiti e concorso di cause): la Corte d'Appello lo ha combinato con la ricostruzione fattuale per escludere il dolo e riconoscere l'eccesso colposo

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che sanziona l'omicidio colposo (manslaughter); la fattispecie originariamente dolosa è stata ricondotta a colpa ai sensi di questa disposizione, con conseguente riduzione della gravità della qualificazione penale

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di condanna quando la diversa qualificazione giuridica del fatto può incidere concretamente sulla quantificazione del danno; è sufficiente dimostrare che la nuova qualificazione comporta una diversa gravità dell'elemento soggettivo e quindi potenzialmente diversa sofferenza morale
  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione del compendio probatorio: i ricorsi che propongono una lettura alternativa dei fatti senza contestare vizi formali o di motivazione specifici sono inammissibili
  • Per essere ammesso, il motivo di cassazione contro la motivazione deve far emergere una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; ipotesi alternative o deduzioni probatorie concorrenti non bastano
  • Nelle valutazioni sulla legittima difesa occorre esaminare la dinamica fattuale (rapidità dell'azione, grado di aggressione subìta, condizioni fisiche e di minorata difesa della vittima, proporzionalità della reazione); l'eccesso può qualificarsi come colposo se la sproporzione non denota volontà dolosa ma neppure giustificazione piena
  • Chi propone impugnazioni infondate che consistono in mera rivalutazione probatoria corre il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende) per inammissibilità dovuta a colpa

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