Cassazione Civile, Ordinanza n. 20094/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio contabile avviato per la resa del conto giudiziale relativo agli incassi delle mostre organizzate nei locali del Complesso del Vittoriano. In sede di opposizione al decreto monocratico che aveva ordinato alla società di rendere i conti, la Corte dei conti ha ritenuto che la società, subentrata nella gestione degli spazi espositivi e delle attività connesse, avesse la qualifica di agente contabile, perché, in forza della convenzione, percepiva somme da riversare in parte all'ente concedente a titolo di royalties e gestiva denaro qualificabile, in tutto o in parte, come pubblico. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, violazione delle norme sulla contabilità pubblica e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che le somme trattenute o riversate all'ente fossero corrispettivo della concessione e non denaro pubblico, che le mostre fossero state da essa organizzate in proprio e non per conto dell'ente, e che quindi difettasse la giurisdizione contabile per mancanza del presupposto del maneggio di denaro pubblico. La Procura generale ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, perché diretto in sostanza a ottenere un riesame del merito. La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso solo nella parte in cui denunciava un preteso eccesso di potere giurisdizionale, ma ha respinto la censura nel merito, affermando che la società era correttamente qualificata come agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché la convenzione prevedeva la riscossione di somme di spettanza pubblica e il loro successivo riversamento all'ente concedente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso che vi fosse difetto di giurisdizione contabile, ribadendo che il sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non può estendersi all'erronea applicazione di norme sostanziali o processuali. Nel merito, ha confermato che, in presenza di una convenzione che preveda la riscossione di incassi destinati, almeno in parte, all'ente pubblico concedente, il concessionario ha maneggio di denaro pubblico ed è soggetto all'obbligo di rendicontazione come agente contabile. È stata quindi confermata la sentenza contabile che aveva respinto l'opposizione al decreto di resa del conto e riassegnato i termini per il deposito dei conti giudiziali, con eventuale nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del controricorrente costituìto, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti, qualificato come parte solo formale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato un vizio attinente alla giurisdizione; la Corte ha ricondotto la censura al controllo sui limiti esterni della giurisdizione.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo.
art. 137 d.lgs. n. 174/2016
Attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione sui conti degli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni.
art. 141 d.lgs. n. 174/2016
Disciplina il giudizio di resa del conto avviato dalla Procura contabile.
art. 142 d.lgs. n. 174/2016
Regola l'opposizione avverso il decreto monocratico di resa del conto.
art. 144 d.lgs. n. 174/2016
La decisione collegiale sull'opposizione è pronunciata con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione.
art. 74 R.D. n. 2440/1923
Sono soggetti alla resa del conto gli agenti che riscuotono entrate, eseguono pagamenti o hanno maneggio di denaro pubblico, nonché chi si ingerisce negli incarichi degli agenti contabili.
art. 178 R.D. n. 827/1924
Qualifica come agenti contabili anche i soggetti che, a diverso titolo, hanno maneggio di pubblico denaro o riscuotono somme di spettanza dello Stato.
art. 610 R.D. n. 827/1924
Richiamato in giurisprudenza come norma di contabilità rilevante per la figura dell'agente contabile.
art. 1362 c.c.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere un'interpretazione della convenzione come mera pattuizione corrispettiva; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice contabile.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un riesame della corretta applicazione di norme sostanziali o processuali.
- Vi è maneggio di denaro pubblico, idoneo a fondare la qualifica di agente contabile, quando un soggetto privato incaricato della gestione di un servizio o di un'attività pubblica riscuote somme destinate, per previsione normativa o convenzionale, in tutto o in parte, all'amministrazione concedente.
- Ai fini della qualifica di agente contabile sono rilevanti il carattere pubblico dell'ente per cui si opera e del denaro gestito, non il titolo formale del rapporto, che può essere concessione, contratto o altro rapporto anche privo di una specifica disciplina tipica.
- L'obbligo di resa del conto giudiziale discende dalla natura pubblica delle somme maneggiate e non viene meno per il solo fatto che la convenzione non preveda espressamente un obbligo di rendiconto o che le somme siano qualificate fiscalmente in altro modo.
- Nel servizio di biglietteria o nella gestione di attività connesse alla fruizione di beni culturali, il prezzo corrisposto dal pubblico per l'accesso costituisce denaro di pubblica spettanza e, se riscosso dal concessionario per conto dell'amministrazione, deve essere correttamente contabilizzato e riversato.
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