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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28327/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il diniego della liberazione anticipata per alcuni semestri. Il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i fatti contestati (una breve conversazione in giardino e una denuncia per uso indebito di una carta carburanti) erano di scarsa rilevanza e non idonei a dimostrare il fallimento della prospettiva rieducativa; lamenta inoltre travisamento dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso il beneficio solo per il periodo 12/09/2020-12/09/2021 e aveva rigettato le richieste per gli altri semestri. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale priva di vizi evidenti: il Tribunale aveva valutato la maggiore attendibilità della versione del terzo nella vicenda del 7 settembre 2020, la reiterazione della violazione e la propensione alla menzogna come indici del mancato coinvolgimento nell'opera rieducativa; e aveva inoltre considerato il contesto e l'incidenza dell'uso illecito della carta carburanti per il semestre 12/09/2021-12/03/2022. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 352 del 1991

    La finalità principale della liberazione anticipata è il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera di rieducazione; la partecipazione stessa è l'elemento richiesto dalla norma.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 276 del 1990

    Differenziazione tra il requisito della partecipazione richiesto per la liberazione anticipata e il più stringente ravvedimento necessario per misure extramurarie più incisive.

  • Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46 del 2006)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; legge n. 46 del 2006

    Limitazione della possibilità della Cassazione di sindacare il travisamento del fatto; la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei giudici di merito.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015 (Carlesco)

    Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293

    La valutazione di meritevolezza è rimessa al giudice del merito, il quale deve accertare la presenza di sintomi di evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi; ciò che conta ai fini del beneficio è la partecipazione all'opera rieducativa.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello) e giurisprudenza collegata

    Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri

    Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti anche mere ipotesi di reato senza attendere la definizione penale; tuttavia il Tribunale deve valutare la pertinenza di tali fatti rispetto all'opera di rieducazione e non può limitarsi a considerare la sola pendenza giudiziaria.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019 (De Marco)

    Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, De Marco

    Anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione può essere valutata come indicativa della mancata partecipazione all'attività di risocializzazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 (Ferri)

    Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01

    Conferma l'impossibilità, in sede di legittimità, di dedurre il travisamento del fatto quando la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata mira a premiare la partecipazione del detenuto all'opera rieducativa; il giudizio sulla meritevolezza spetta al giudice del merito.
  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere considerati anche fatti non definiti penalmente; non è necessaria la chiusura del procedimento penale per valutare la partecipazione al percorso rieducativo.
  • Il Tribunale di sorveglianza deve valutare la pertinenza e l'incidenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione; la mera pendenza di una denuncia non è di per sé preclusiva ma richiede motivazione sul nesso con la rieducazione.
  • La Corte di Cassazione verifica la legalità e la congruità della motivazione dei giudici di merito ma non può ri-valutare liberamente le prove o sostituirsi alla loro valutazione sui fatti (limitazioni al sindacato sul travisamento del fatto).
  • Se i giudici di merito descrivono con logica e motivazione la maggiore attendibilità di una versione rispetto a un'altra e collegano la condotta all'insufficiente partecipazione rieducativa, tale valutazione è difficile da annullare in sede di legittimità.
  • In situazioni simili è utile per il ricorrente segnalare specifici vizi di motivazione o errori di diritto puntuali; argomentazioni generiche sulla scarsa rilevanza dei fatti sono in genere insufficienti in Cassazione.

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