Sentenza n. 980/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso principale - del provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- in data 27 gennaio 2025 ha disposto l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla ricorrente; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 27 agosto 2025 - del provvedimento adottato il 28 maggio 2025 e notificato il successivo 29 maggio 2025 con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e successivo rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato dapprima il provvedimento con cui la Questura aveva archiviato la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché omessa considerazione della propria situazione lavorativa e della domanda di conversione del titolo di soggiorno già presentata. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e il riesame disposto dal TAR, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento, qualificato come dichiarazione di incompetenza territoriale in favore di altra Questura, ma contenente anche valutazioni sostanziali sulla posizione della richiedente. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, deducendo contraddittorietà dell’atto, violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, tra cui la domanda di conversione e un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, nonché violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 in relazione alla possibilità di conversione del permesso stagionale anche quando il titolo fosse scaduto o non ancora rilasciato. Nelle more, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rilasciato il nulla osta alla conversione e la procedura si è conclusa positivamente, con accoglimento di una delle istanze di conversione presentate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di archiviazione era stato superato dal successivo provvedimento adottato in sede di riesame. Ha dichiarato improcedibili anche i motivi aggiunti, poiché nelle more la ricorrente aveva ottenuto la conversione del titolo stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa autorizzazione della Questura, con conseguente superamento del diniego impugnato e venir meno dell’interesse alla decisione. Nonostante la regola della soccombenza avrebbe astrattamente comportato la rifusione delle spese da parte dell’Amministrazione, il TAR ha ritenuto che l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non si applichi alla soccombenza di un’Amministrazione statale, sicché ha disposto nulla sulle spese di lite. Ha invece liquidato in favore del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso per l’attività svolta, nella misura indicata nel dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
È stato dedotto dalla ricorrente in relazione all’obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti nella decisione sulla domanda di permesso di soggiorno; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; il giudice non ha deciso nel merito la questione, essendo intervenuta la conversione del titolo.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo il giudice, alla luce della giurisprudenza richiamata, la disposizione non si applica quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale; pertanto non è stata disposta la rifusione delle spese di lite.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
Costituisce il parametro per la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dimezzare i compensi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Sono richiamati, insieme all’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, per qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione separatamente opponibile.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
Concorre a fondare la natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base della separata opponibilità della statuizione di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Quando il provvedimento originariamente impugnato viene superato da un successivo atto adottato dall’amministrazione in sede di riesame, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta conversione del titolo di soggiorno richiesto in un diverso titolo di soggiorno, qualora assicuri al richiedente una posizione sostanziale favorevole e sia stata autorizzata dall’amministrazione competente, supera il diniego del titolo originario e determina il venir meno dell’interesse alla decisione dei motivi aggiunti.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento amministrativo, anche quando siano state prospettate violazioni procedimentali, difetto di istruttoria o questioni interpretative sulla disciplina sostanziale.
- L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione, secondo l’interpretazione richiamata dal giudice, quando la parte soccombente cui dovrebbe essere imposto il pagamento delle spese è un’Amministrazione statale; in tale ipotesi non deve essere disposta la rifusione delle spese di lite in favore dello Stato.
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